L’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto” – v. allegato) ha previsto che i versamenti tramite mod. F24 di tributi e contributi originariamente sospesi a marzo, aprile e maggio 2020 possano essere effettuati come segue, senza applicazione di sanzioni e interessi:
Si informa che, nell’ambito dell’ordinario impegno assunto di effettuare i versamenti alle ultime scadenze previste dalla normativa, lo Studio provvederà all’applicazione delle massime dilazioni disposte (di cui sopra), salvo espressa contraria volontà del cliente da comunicare, tramite e-mail, alla persona di riferimento – dedicata distintamente ai tributi/contributi trattati – entro il 10 settembre 2020. Verranno adottate le particolarità riferite ad importi contributivi minimi da rateizzare seguendo la pubblicazione di circolari o messaggi INPS. La comunicazione dell’eventuale volontà di non adottare l’integrale dilazione sopra indicata, effettuata dal referente preposto al cliente e per suo ordine e conto, dovrà contenere l’indicazione della diversa modalità di pagamento da adottare fra le seguenti:
Si precisa che i versamenti effettuati non potranno essere richiesti a rimborso in caso di ripensamento. Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento del reparto cui il quesito si riferisce. |