Versamenti sospesi al 16 settembre 2020

L’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto” – v. allegato) ha previsto che i versamenti tramite mod. F24 di tributi e contributi originariamente sospesi a marzo, aprile e maggio 2020 possano essere effettuati come segue, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • per il 50% entro il 16 settembre 2020, in unica soluzione oppure mediante rateizzazione, sino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • per il restante 50% mediante rateizzazione, sino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Si informa che, nell’ambito dell’ordinario impegno assunto di effettuare i versamenti alle ultime scadenze previste dalla normativa, lo Studio provvederà all’applicazione delle massime dilazioni disposte (di cui sopra), salvo espressa contraria volontà del cliente da comunicare, tramite e-mail, alla persona di riferimento – dedicata distintamente ai tributi/contributi trattati – entro il 10 settembre 2020.

Verranno adottate le particolarità riferite ad importi contributivi minimi da rateizzare seguendo la pubblicazione di circolari o messaggi INPS.

La comunicazione dell’eventuale volontà di non adottare l’integrale dilazione sopra indicata, effettuata dal referente preposto al cliente e per suo ordine e conto, dovrà contenere l’indicazione della diversa modalità di pagamento da adottare fra le seguenti:

  • integrale versamento in data 16 settembre 2020;
  • versamento del 50% in unica soluzione il 16 settembre 2020 e del restante 50% in unica soluzione il 16 gennaio 2021.

Si precisa che i versamenti effettuati non potranno essere richiesti a rimborso in caso di ripensamento.

Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento del reparto cui il quesito si riferisce.

 

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