TRASMISSIONE DATI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE (EX ESTEROMETRO) – Circolare A.E. n. 26/E del 13 luglio 2022

Con la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) introdotte a decorrere dal 1° luglio 2022. Da tale data, infatti, l’invio dei dati non avviene più in modalità massiva con cadenza trimestrale ma deve essere effettuato per ogni singola operazione avvalendosi del canale della fatturazione elettronica.

Di seguito si evidenziano taluni aspetti di particolare rilievo, rinviando al documento di prassi allegato per maggiori approfondimenti.

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    1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ESTEROMETRO.

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori privati, ove il relativo corrispettivo sia comunque certificato tramite fattura o altro documento.

Le  operazioni passive prive del requisito di territorialità sono da trasmettere solo quando, singolarmente considerate, sono di importo superiore a 5.000 euro, ammontare da considerare comprensivo dell’eventuale imposta addebitata dal fornitore estero.  Le operazioni interessate sono, più precisamente, quelle fuori dal campo di applicazione dell’IVA nazionale di cui agli art. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, come, ad esempio, le prestazioni relative ad immobili situati all’estero, le prestazioni alberghiere, di somministrazione alimenti e bevande, i pedaggi autostradali e gli acquisti di carburanti all’estero. Il superamento della soglia sopra indicata obbliga alla comunicazione dei dati tramite i tipi documento TD17 (acquisto di servizi) e TD19 (acquisto di beni), riportando quale codice Natura N2.2.

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2. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL FILE XML PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE.

La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite file xml è soggetta, da parte del Sistema di Interscambio, agli usuali controlli formali previsti nelle Specifiche Tecniche relative alla fatturazione elettronica (ora versione 1.7.1), tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura stabiliti dall’art. 21 del Dpr 633/72.  Tuttavia, per quanto riguarda il campo 2.2.1.4  “Descrizione, è prevista la seguente semplificazione:

  • qualora per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche emesse verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia detto campo potrà essere valorizzato riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione nella fattura emessa;
  • analogamente, per le operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, nel file xml da trasmettere allo SdI per l’esterometro il campo “Descrizione” potrà essere valorizzato riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto. Si ritiene che l’espressione utilizzata dall’Agenzia delle Entrate “danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto” possa riferirsi solo alle operazioni  nei confronti di  soggetti intracomunitari e che, pertanto, nel caso in cui il fornitore sia extracomunitario, i file generati per l’acquisto di servizi o di beni dall’estero ai sensi dell’ art. 17, c. 2, Dpr 633/72, costituendo ad ogni effetto “autofatture” e non semplici integrazioni, richiedano l’indicazione puntuale del campo “Descrizione”.

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3. INTEGRAZIONE/AUTOFATTURAZIONE ED ESTEROMETRO.

L’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di integrazione/autofatturazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti – da un lato – e comunicazione delle operazioni transfrontaliere – dall’altro – sono tra loro autonomi, seppur un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

In particolare, non sussiste l’obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione ai fini IVA mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofatturazione potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma cartacea). Il mancato/tardato invio dei dati con le modalità indicate costituisce, invece, violazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere sanzionabile ai sensi dell’art. 11, comma  2-quater, del d.lgs. n. 471/1997 (2,00 euro per ciascuna fattura, con un limite massimo di 400 euro mensili, ridotti alla metà se l’invio o la correzione avvengono nei primi 15 giorni).

Quando, come nella maggior parte dei casi, la trasmissione del file xml con i tipi documento TD17, TD18 e TD19 assolve ad unico adempimento degli obblighi IVA ed ai fini esterometro, occorre prestare attenzione ai termini di invio. Se, infatti, l’invio dei dati  degli acquisti di beni e servizi ricevuti da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, gli adempimenti di integrazione o autofatturazione ai fini IVA potrebbero, in alcuni casi, non coincidere con tale termine e rendersi necessario anticipare l’invio del file xml al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per le violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione e liquidazione dell’imposta (si vedano gli esempi riportati nella tabella allegata).

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.

 

 

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