Il D.L. 18/2020 “Cura Italia” (di cui alla precedente Newsletter n. 34/2020) ha riconosciuto (v. artt. 27 e ss.) un’indennità di euro 600,00 a favore:
- dei liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- dei collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell’aliquota contributiva in misura pari, per l’anno 2020, al 34,23%;
- dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (Artigiani – Commercianti – Coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- dei soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti, oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco.
Per poter essere ammesse al bonus, le tipologie di lavoratori autonomi sopracitate non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto nè iscritte, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie fuorché la Gestione separata.
L’indennità in esame è stata, poi, estesa – con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2020 (allegato) – anche ai professionisti e i lavoratori autonomi iscritti a Casse di previdenza private che, nel periodo di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” (art. 3, D. Lgs. 23/11) o al regime delle locazioni brevi (art. 4 D. L. 50/17):
- non superiore ad euro 35.000,00, qualora l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- tra euro 35.000 ed euro 50.000 per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019).
Le richieste del bonus potranno essere presentate telematicamente dal sito dell’INPS o della Cassa di appartenenza a partire dal 1° aprile 2020.
Si evidenzia che lo Studio sta eseguendo la verifica della posizione di ciascun cliente e, per coloro che ne hanno diritto, provvede alla presentazione delle domande tempestivamente a decorrere dal 1° aprile 2020.
Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area FIS (Elisa Bussei: tel. 0522/637011 int. 242, e-mail: e.bussei@studiomorandi.it; Laura Cagossi: tel. 0522 637011 int. 215, e-mail: l.cagossi@studiomorandi.it), alla quale vorrete, cortesemente, comunicare entro il 1° aprile 2020 anche l’eventualità in cui intendiate provvedere direttamente o affidare a terzi l’elaborazione della domanda di accesso al bonus.