Si trasmette il testo del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità” – di seguito il “Decreto”, v. allegato), a mezzo del quale il Governo ha approvato:
- disposizioni di sostegno economico a favore delle imprese, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti, sotto forma di prestiti e garanzie statali;
- nuove proroghe di adempimenti fiscali, tributari e processuali in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
Fermo restando che gli ambiti coperti dal Decreto sono plurimi e potranno essere fatti oggetto di trattazione anche in Newsletter successive, in questa sede si reputa opportuno muovere da una sintesi delle misure di proroga dei principali adempimenti fiscali, tributari e processuali sopra accennati, stante il relativo immediato impatto sul calendario delle scadenze del contribuente.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18).
- Il Decreto sospende i versamenti dei tributi e contributi già individuati nel D.L. 18/2020 – ovvero IVA, ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta dei redditi di lavoro dipendente o assimilati e contributi previdenziali e assistenziali e per l’assicurazione obbligatoria per i medesimi soggetti – in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
- La sospensione è prevista in caso di riduzione del fatturato o dei compensi, tenuto conto di un diverso rapporto di riduzione per contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro e per contribuenti con ricavi o compensi superiori a detto limite.
In particolare:
- per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro, la sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019;
- per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
N.B.:
- per verificare il raggiungimento della soglia di ricavi di cui sopra, occorre guardare ai ricavi conseguiti per competenza nel periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, in presenza di esercizio corrispondente all’anno solare;
- per individuare la riduzione di almeno il 33 per cento (o 50 per cento) del fatturato o dei corrispettivi tra marzo 2019 e marzo 2020 (o aprile 2019 e aprile 2020) occorre, invece, far riferimento alle fatture emesse o ai corrispettivi conseguiti nel mese di riferimento. Si tratta di fatture o corrispettivi che hanno concorso alla determinazione delle rispettive liquidazioni IVA, salvo per particolari categorie di contribuenti, come ad esempio gli autotrasportatori, che fruiscono di particolari regimi che posticipano la registrazione delle fatture emesse ad un periodo successivo. Si ritiene, salvo diverse indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che per “fatturato” si intenda l’ammontare complessivo delle operazioni rilevanti IVA riferite alle fatture emesse nel mese di riferimento, rientranti pertanto, ad eccezione delle particolari categorie di contribuenti sopra indicate, nella liquidazione IVA e nella comunicazione LIPE (rigo VP2) per il medesimo mese, includendovi, altresì, le cessioni di beni ammortizzabili.
- La sospensione si applica anche ai soggetti che hanno intrapreso l’attività successivamente al 31 marzo 2019.
- Per le imprese con sede legale od operativa nelle Province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), la sospensione, limitatamente ai versamenti IVA, si applica al ricorrere del solo requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento, a prescindere dai ricavi conseguiti nell’esercizio precedente. Invariate invece le condizioni sopra indicate per la fruizione della sospensione dei versamenti delle ritenute operate in qualità di sostituto d’imposta dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dai medesimi soggetti. Per “sede operativa” deve intendersi uno dei luoghi nei quali viene esercitata l’attività, escludendo unità locali inattive.
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero mediante rateizzazione sino a 5 rate mensili a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
- Relativamente alle scadenze del 16 aprile e del 16 maggio 2020, lo Studio non è in grado di determinarne l’eventuale diritto alla sospensione per i clienti in relazione ai quali non provvede ad elaborare le scritture contabili.
A tal riguardo, preme evidenziare che, pur mantenendo il servizio di trasmissione dei mod. F24 per i clienti che hanno incaricato lo Studio di tale adempimento, si provvederà alla trasmissione o alla sospensione dei versamenti dovuti tenendo conto di quanto verrà indicato nelle tabelle qui accluse (All. 2), che il nostro consueto riferimento vorrà inviare allo Studio debitamente compilate via e-mail, senza necessità di firma da parte del titolare.
Le tabelle sono predisposte – rispettivamente – per le scadenze del 16 aprile e 16 maggio 2020.
Il dato comunicato verrà tenuto presente sia per il versamento IVA che per i versamenti in qualità di sostituto d’imposta.
2. PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI (ART. 19).
- Sono sospesi i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioniper soggetti con ricavi 2019 non superiori ad euro 400.000, relativamente ai compensi e ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.
- La sospensione è applicata dal sostituto d’imposta previo ricevimento di una dichiarazione da parte del percipiente dei requisiti per la sua fruizione. Non possono avvalersi dell’opzione i percipienti che nel mese precedente, corrispondente a febbraio 2020, abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
- La nuova scadenza per il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, coincide con il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- La disposizione dell’art. 19 del Decreto, pertanto, abroga e sostituisce quanto in materia già previsto dal L. 18/2020.
3. METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO 2020 (ART. 20).
- Relativamente alle imposte in scadenza a giugno 2020 (saldo 2019 e acconto 2020) non è prevista alcuna sospensione, ma viene considerato regolare il versamento di acconti con il metodo previsionale che non risulteranno inferiori all’80% dell’imposta dovuta per l’esercizio 2020.
- Ancorché l’art. 20 del Decreto sia rubricato “acconti giugno”, si ritiene che la previsione normativa, che ne dispone l’applicabilità esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, sia riferita anche agli acconti delle società di capitali che, con il differimento dei termini di approvazione stabilito dall’art. 107 del D.L. 18/2020, slittano a luglio 2020. Si attendono conferme.
4. RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI (ART. 21).
E’ disposta la regolarità dei versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 – posticipati al 20 marzo dal D.L. n. 18/2020 (art. 60) – qualora effettuati entro il 16 aprile 2020.
5. NUOVI TERMINI CERTIFICAZIONE UNICA (ART. 22).
Per l’anno 2020, il termine per la consegna e la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche dei redditi 2019 è prorogato al 30 aprile 2020.
6. PROROGA CERTIFICATI ART. 17-BIS, C. 5, D.LGS. 241/1997 (ART. 23).
E’ sancito che i certificati di regolarità fiscale rilasciati dall’Agenzia delle Entrate – per gli adempimenti in materia di appalti – entro il 29 febbraio 2020 conservano la relativa validità sino al 30 giugno 2020.
7. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 26).
Viene modificato il termine di assolvimento dell’imposta di bollo in base al relativo scaglione da versare. In particolare:
- se l’imposta di bollo dovuta per fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 è inferiore ad euro 250, il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio 2020;
- se l’imposta di bollo dovuta per fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020 risulta inferiore a 250 euro, tale importo complessivo dovrà essere versato entro la scadenza prevista per il versamento del terzo trimestre, quindi entro il 20 ottobre 2020;
- non è disposta alcuna modifica per le scadenze di versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre.
8. RINVIO SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI (ART. 36).
La sospensione dei termini dei processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e militari viene ulteriormente prorogata dal 15 aprile all’11 maggio 2020.
Per eventuali chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento incaricata dell’elaborazione del bilancio o del conto economico.