Per organicità espositiva, si riepiloga il contenuto delle novità introdotte dal Governo in materia di lavoro agile al fine di poter meglio contemperare le esigenze produttive e di tutela della forza-lavoro nelle aziende nonchè quelle di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus.
Come noto – ed anticipato nelle ultime Newsletter -, infatti, i DPCM 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020 ed 8 marzo 2020 (di seguito i “Decreti”) hanno notevolmente semplificato l’accesso allo smart working, nell’ottica di incoraggiare i datori di lavoro a privilegiarlo – laddove possibile – nei rapporti con il proprio personale dipendente.
La disciplina che regolamenta l’accesso semplificato al lavoro agile – di cui ai suindicati Decreti – è applicabile:
- all’intero territorio nazionale;
- per la durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (6 mesi dalla data del 31 gennaio 2020, ossia fino al 31 luglio 2020);
- ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dai menzionati Decreti, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
L’applicazione del lavoro agile in assenza di accordo scritto (con l’evidente scopo di eliminare, per quanto possibile, gli aspetti più formali connessi alla sua attivazione) ha natura provvisoria e collegata all’attuale situazione di emergenza. Qualora il datore di lavoro decidesse di proseguire nell’utilizzo di tale strumento dopo il periodo emergenziale egli dovrà, invece, stipulare l’accordo scritto. Ad ogni modo va precisato che, per quanto il ricorso al lavoro agile sia fortemente raccomandato, è l’azienda che, in forza del potere organizzativo e direttivo posto in capo al datore di lavoro, assume la decisione per l’utilizzo o meno dello stesso, così come (assume la decisione) in merito al limite temporale di sua applicazione.
1. Procedura semplificata
Il Ministero del Lavoro ha recentemente ricordato che permane l’obbligo della comunicazione obbligatoria, prevedendo la possibilità di depositare un’autocertificazione (allegata) in luogo dell’accordo individuale. Nella procedura telematica (obbligatoria attraverso il sito cliclavoro.gov.it) devono essere fornite le seguenti informazioni:
- data sottoscrizione – coincidente con la data di inizio del periodo in smart working;
- file accordo – un file PDF contenente un’autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM 8 marzo 2020 e le informazioni anagrafiche del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
- tutte le altre informazioni – si applicano le regole ordinarie. A tal proposito si consiglia di inviare al lavoratore una comunicazione (anche tramite mail con conferma di lettura) che disciplina le principali tematiche e gli obblighi che il dipendente dovrà rispettare durante il ricorso al lavoro agile.
Si evidenzia che la comunicazione su cliclavoro deve essere preventiva.
2. Disciplina transitoria ed informativa sulla sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza sul lavoro nonché del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il DPCM 8 marzo 2020 prevede che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (obbligo di consegnare al lavoratore agile e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto) sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Inail (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreti-pcm-2020.html), la quale potrà essere inviata, anche tramite e-mail con avviso di lettura, ai dipendenti interessati.