Riduzione tasso Inail

Sul sito internet dell’INAIL sono disponibili le basi di calcolo per la determinazione del premio dovuto all’INAIL a saldo per l’anno 2019 e in acconto per l’anno 2020.

Trascorso il primo biennio di attività, il tasso applicato dall’INAIL oscilla in base all’andamento infortunistico rilevato in azienda e la sua entità è automaticamente determinata dall’Istituto.

Le imprese che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa vigente, possono chiedere una riduzione del tasso, in base all’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come modificato dal D.M. del 3 marzo 2015, successivamente al primo biennio di attività.

La riduzione, se concessa, è valida unicamente per l’anno solare di presentazione dell’istanza alla sede INAIL di competenza, il cui termine scade il 29 febbraio 2020.

Le aziende beneficiarie applicano la riduzione in sede di regolazione dei premi assicurativi dovuti per l’anno di validità, versando l’acconto dovuto sulla base dell’intero tasso nominale.

Tale riduzione viene riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

 

Lavoratori – annoRiduzione
Fino a 1028 %
Da 11 a 5018 %
Da 51 a 20010 %
Oltre 2005 %

 

È doveroso precisare che l’INAIL procederà alla valutazione del rispetto dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio.

Per completezza di trattazione si precisa che, nei primi due anni di attività, il datore di lavoro può chiedere la riduzione del tasso, presentando apposita istanza alla competente sede INAIL, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Tale riduzione viene riconosciuta nella misura fissa del 15% qualora l’azienda risulti aver rispettato le norme che regolano la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

In occasione dell’autoliquidazione del premio dovuto all’INAIL per l’anno 2019, i datori di lavoro dovranno determinare e pagare anche la rata di premio per l’anno 2020, prendendo come base di calcolo le retribuzioni corrisposte nell’anno 2019.

Nell’ipotesi in cui si preveda una riduzione delle retribuzioni nell’anno 2020, rispetto a quelle corrisposte nell’anno 2019, i datori di lavoro possono modificare la base di calcolo della rata dovuta per l’anno 2020 presentando all’INAIL motivata istanza di riduzione delle retribuzioni presunte entro il 17 febbraio 2020.

Le ipotesi più comuni di riduzione dei salari presunti possono essere ricondotte alla riduzione del personale, alla previsione di ricorso alla cassa integrazione guadagni, a operazioni societarie straordinarie (cessioni di rami d’azienda, scissioni ecc.).

Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla Vostra persona di riferimento dell’Area Gestione del personale (GES).

 

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