Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova circolare (allegata), intesa a fornire indicazioni procedurali, valide dal 12 aprile 2021, in punto di (i) riammissione in servizio del lavoratore dopo l’assenza per malattia Covid-19 e (ii) correlata certificazione che quest’ultimo dovrà produrre al datore di lavoro. Di seguito si riporta una sintesi del relativo contenuto. 1. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero Ai fini del reinserimento lavorativo, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, c. 2 lett. e-ter del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. 2. Lavoratori positivi sintomatici Possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (pertanto: 10 giorni di quarantena, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Ai fini del reintegro deve essere inviata al datore di lavoro (anche in modalità telematica), per il tramite del medico competente (ove nominato), la certificazione di avvenuta negativizzazione. 3. Lavoratori positivi asintomatici Possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare negativo (pertanto: 10 giorni di quarantena + test). Ai fini del reintegro deve essere inviata al datore di lavoro (anche in modalità telematica), per il tramite del medico competente (ove nominato), la certificazione di avvenuta negativizzazione. 4. Lavoratori positivi a lungo termine I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (v. circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020). In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 21° giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il lavoratore avrà cura di inviare tale referto al datore di lavoro per il tramite del medico competente. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento (v. circolare Ministero della Salute del 12 ottobre 2020) e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante. 5. Lavoratore asintomatico contatto stretto di un caso positivo Il lavoratore informa il proprio medico curante che rilascia la certificazione medica di malattia, salvo che il dipendente stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa, quindi, il datore di lavoro per il tramite del medico competente. In caso di problematiche connesse alla valutazione di specifiche situazioni suggeriamo di coinvolgere il medico aziendale. |