La Legge di bilancio 2023, ai commi da 166 a 173 dell’art. 1, ha previsto la possibilità di regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 mediante il versamento, da effettuarsi entro il 31 marzo 2023, di euro 200 per ogni annualità (ossia per ciascun periodo d’imposta al quale le violazioni si riferiscono).
Per il perfezionamento della definizione risulta, altresì, necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione e, quindi, espletare l’adempimento omesso ovvero rieseguire l’adempimento errato entro il 31 marzo 2024.
Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni.
La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.
L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.
Restano escluse dall’adempimento di rimozione le irregolarità per le quali non sia possibile o necessaria, avuto riguardo ai profili della violazione formale.
Il Provvedimento del direttore A. Entrate prot. 27629 del 30 gennaio 2023 (“Disposizioni di attuazione”) definisce, tra l’altro, ambito di applicazione della definizione agevolata in argomento.
Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.
Per essere più precisi, si ritiene utile riportare l’elencazione, seppur non esaustiva, contenuta nelle circolari n. 2/E del 27 gennaio 2023 e n. 6/E del 20 marzo 2023 (che richiamano l’applicabilità di quanto previsto dalla circolare n. 11/E/2019), alla stregua della quale rientrano tra le violazioni definibili:
- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente (cfr. articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);
- l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’ articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 (cfr. articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
- l’omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat, di cui all’articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (cfr. articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta (cfr. articolo 9 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere (cfr. articolo 11, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all’articolo 35-ter e all’articolo 74-quinquies dello stesso decreto (cfr. articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’erronea compilazione della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972 che abbia determinato l’annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione (cfr. articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (cfr. articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (cfr. articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (cfr. articolo 10 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’omessa o tardiva comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria (cfr. articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175);
- l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (cfr. articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (cfr. articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (cfr. articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode (cfr. articolo 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode (cfr. articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, del d.lgs. n. 471 del 1997); invero, tale violazione può essere definita solo quando l’imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;
- l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale, sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 444 (cfr. articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- la mancata iscrizione al VIES (cfr. articolo 11 del d.lgs. n. 471 del 1997);
- l’invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta;
- omesso invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.
Non sono, invece, sanabili con la regolarizzazione in oggetto, ad esempio:
- violazioni sostanziali, che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo;
- violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione);
- violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e quelle concernenti l’IVIE e l’IVAFE;
- tardiva od omessa comunicazione all’Enea, documento necessario per poter beneficiare della detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
- violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023;
- violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma per il quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure – articolo 5-quater, DL n. 167/1990).
Non da ultimo, si segnala che è al vaglio del governo una possibile proroga al termine di scadenza del 31 marzo 2023, previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Lo Studio è disponibile ad eseguire la predisposizione del mod. F24 ed il suo invio telematico.
I clienti che intendessero perfezionare la sanatoria entro il termine attualmente in vigore vorranno darcene comunicazione entro martedì 28 marzo 2023 all’indirizzo telematici@studiomorandi.it unitamente all’indicazione delle annualità per le quali si intende perfezionare la regolarizzazione ed eseguire il versamento.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.