Il distacco (o prestito) di personale è un istituto molto utilizzato fra le imprese – in particolare fra i gruppi industriali – e consiste, in buona sostanza, in un contratto avente ad oggetto il trasferimento temporaneo ad un soggetto diverso dal datore di lavoro del potere di utilizzare per sé l’attività di un lavoratore, sotto la propria dirigenza e diretto coordinamento. In altre parole, si parla di distacco quando un datore di lavoro (“distaccante”), per soddisfare un proprio interesse, pone un dipendente (“distaccato”) a disposizione di un soggetto terzo (“distaccatario”). Quest’ultimo è il soggetto che organizza, dirige e fruisce della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore. L’amministrazione finanziaria ha, in particolare, più volte enunciato il principio secondo cui si è in presenza di distacco del personale quando sono contemporaneamente soddisfatti i seguenti requisiti:
Con l’articolo 8, comma 35, della Legge n. 67/1988, il legislatore nazionale è intervenuto in via eccezionale sul tema per chiarire che il distacco (o prestito) di personale non costituisce operazione imponibile ai fini Iva fintanto che l’impresa beneficiaria si limiti a rifondere le sole retribuzioni nonché gli oneri fiscali e previdenziali e le altre spese sostenute per i dipendenti. Si tratta di una norma di interpretazione autentica la quale, nello specifico, dispone che “non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Un’ulteriore posizione assunta in riferimento alla norma sopra citata è quella della giurisprudenza di legittimità, la quale si è espressa in merito escludendo dall’Iva la prestazione di distacco nel solo caso in cui il rimborso del costo del personale corrisponda esattamente alla retribuzione ed agli oneri previdenziali spettanti al dipendente e gravanti sul soggetto distaccante ( c.d. “puro costo”; sul punto cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 7 novembre 2011, n. 23021 e Corte di Cassazione, sentenza del 3 agosto 2012, n. 14053). Secondo l’orientamento della Suprema Corte, qualora, diversamente, il corrispettivo concordato dalle parti sia superiore o inferiore agli importi di cui sopra, l’operazione assume natura di prestazione di servizi e, in quanto tale, integra il presupposto oggettivo dell’imposta. La pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sennonchè la Suprema Corte di Cassazione italiana, con l’ordinanza n. 2385 del 29 gennaio 2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) la questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario della norma interna di non rilevanza, ai fini Iva, delle operazioni di distacco personale (art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988). Con sentenza dell’11 marzo 2020 (causa C-94/19, caso “San Domenico Vetraria S.p.A.”), la CGUE, quindi, ha dichiarato l’incompatibilità della sopracitata disposizione nazionale, in base al principio comunitario per cui una prestazione di servizi a titolo oneroso costituisce un’operazione imponibile al ricorrere delle seguenti condizioni:
Tali condizioni risultano entrambe contestualmente verificate “quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto”. In sostanza, traslando tale principio all’ambito del contratto di distacco, laddove il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisca condizione affinchè quest’ultima proceda a distaccare il proprio personale, e considerati tali importi come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni che ne determina l’imponibilità ai fini Iva. In questi termini, la sentenza della CGUE lascia tuttavia aperto uno spiraglio alla non rilevanza ai fini Iva per le prestazioni in discorso, rinviando ai giudici di merito il non semplice compito di individuare, caso per caso, il corretto trattamento fiscale sulla base della valutazione circa l’esistenza, o meno, del nesso diretto tra distacco e rimborso del costo. Il pagamento degli importi fatturati potrebbe, verosimilmente, non essere la condizione per la quale la società distacca il lavoratore, sicchè potrebbe non esistere il nesso diretto tra le due prestazioni. Si pensi al caso in cui la società controllante distacchi personale altamente qualificato diretto a supervisionare un progetto presso una società controllata. Appare evidente che, in simile circostanza, l’interesse del distaccante è ben diverso rispetto a quello di ottenere un corrispettivo. Sul punto si segnala la presa di posizione di Assonime, la quale, con la propria circolare n. 8 del 19 maggio 2020, sostiene che, in mancanza di un ulteriore compenso rispetto al puro costo del personale sostenuto dal distaccante, non si ravvisa il necessario nesso sinallagmatico da cui scaturirebbe la rilevanza ai fini Iva dell’operazione. Effetti della sentenza Nonostante la valenza interpretativa della sentenza della CGUE e la sua potenziale retroattività (normalmente le sentenze della CGUE hanno efficacia ex tunc), i contribuenti potranno far leva sul principio del legittimo affidamento nel caso di eventuali contestazioni da parte degli organi competenti sulle operazioni pregresse ed invocare la disapplicazione di eventuali sanzioni. Diversamente, per i distacchi in essere, i contribuenti si trovano a dover scegliere fra due alternative non prive di incognite: allinearsi all’interpretazione della CGUE senza indugio e considerare i distacchi rilevanti ai fini Iva, ovvero continuare ad applicare la normativa interna, in attesa che i principi espressi dai giudici europei siano recepiti a livello nazionale. E’ evidente, quindi, come, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale, divenga fondamentale l’analisi puntuale degli accordi contrattuali in sede di distacco del personale. Occorre in primo luogo individuare la causa del contratto per poter dire se sussiste, o meno, un interesse specifico della distaccante diverso dalla percezione di un corrispettivo. Solo in caso di risposta affermativa non sarebbe ravvisabile un condizionamento reciproco, ovvero un “nesso diretto” fra la prestazione di distacco e corrispettivo e, verosimilmente, l’operazione continuerebbe a considerarsi non soggetta ad Iva. In attesa di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale al fine di superare i dubbi interpretativi, è quindi opportuno rivedere ed eventualmente modificare i contratti in essere affinchè la non rilevanza ai fini Iva trovi una giustificazione non più e non solo nell’ammontare del rimborso, ma nella motivazione del distacco, la quale (motivazione del distacco) deve trarre origine da specifiche e reali esigenze organizzative in cui l’importo versato alla distaccante non rappresenti la causa del contratto. Per eventuali maggiori informazioni e/o chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva. |
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