L’art. 4 del Decreto Legislativo n. 127/2015 prevede che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione di tutti i soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio (dell’Agenzia) sito Internet, le bozze dei seguenti documenti: - registri IVA vendite e acquisti di cui agli art. 23 e 25 del Dpr 633/72;
- liquidazione periodica dell’IVA;
- dichiarazione annuale dell’IVA.
I soggetti passivi dell’IVA che, anche per tramite di intermediari abilitati, provvedono a convalidare, previa integrazione delle informazioni non complete proposte dall’Agenzia delle Entrate, le bozze dei registri Iva sono esonerati dall’obbligo di tenuta degli stessi, in quanto memorizzati dalla medesima Agenzia delle Entrate. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’art. 18 comma 5 DPR 600/73. In questa prima fase sperimentale, che riguarderà il biennio 2021-2022, saranno interessati i contribuenti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva per opzione, con esclusione dei soggetti che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA (in via esemplificativa: editoria, vendita di beni usati, agenzie viaggio). La predisposizione, da parte dell’A. Entrate, delle bozze dei registri Iva e della precompilata Iva è facilitata dall’obbligo di utilizzo, a partire dal 1° gennaio 2021, della nuova fattura elettronica prevista dalla versione 1.6 delle specifiche tecniche del file Xml, contenute nel nuovo allegato A del provvedimento Prot. n. 89757/18 come modificato dal provvedimento Prot. n. 99922/2020. Il nuovo file Xml, infatti, prevede, a tali fini, nuovi codici per la tipologia di documento e nuovi codici natura delle operazioni. Dal punto di vista operativo, i documenti Iva precompilati saranno resi disponibili all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, dove sarà presente un’apposita sezione dalla quale si potranno visualizzare, modificare e integrare, nonché scaricare in formato elaborabile. A partire dal 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il contribuente potrà, anche tramite il proprio intermediario abilitato, integrare i registri IVA in bozza con i dati non presenti in anagrafe o non ancora presi in carico da SdI, quali, a titolo esemplificativo: - fatture di acquisto ricevute da soggetti non obbligati all’invio tramite SdI (es: contribuenti forfettari);
- fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti per le quali è previsto l’invio facoltativo tramite SdI;
- dati delle bollette doganali di importazione.
In particolare, per quanto riguarda le bozze dei registri Iva vendite, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla loro elaborazione considerando: - le fatture elettroniche emesse, con data di consegna o data di messa a disposizione entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento (per mese di riferimento deve intendersi il mese di effettuazione dell’operazione, individuato attraverso la data della fattura inserita nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del Xml);
- i dati delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. con data di ricezione della notifica di consegna entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Relativamente alle bozze dei registri Iva acquisti, l’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione le fatture elettroniche ricevute che risultano consegnate al cessionario/committente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. Per quanto riguarda la misura della detrazione Iva sugli acquisti, il contribuente dovrà modificare la percentuale proposta con quella effettiva, mentre per i soggetti IVA con un pro-rata di detrazione verrà indicata la percentuale risultante dal campo VF34, colonna 9 della dichiarazione IVA dell’anno precedente. I “Dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro)”, la cui comunicazione prevede una scadenza trimestrale, saranno utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei registri IVA mensili solo a condizione che l’invio sia effettuato mensilmente ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Al cessionario/committente che abbia facoltativamente scelto di predisporre un altro documento da inviare allo SdI , recante l’integrazione ai fini IVA della fattura ricevuta dal soggetto non residente, evitando in tal modo la comunicazione dell’operazione tramite “Esterometro”, l’Agenzia delle Entrate consiglia, ai fini di avvalersi dei registri Iva precompilati, di trasmettere il tipo documento TD17 (o TD18, TD19) preferibilmente entro la fine del mese indicandolo nel campo <Data>. Le bozze dei registri Iva corrette potranno essere convalidate, tramite apposita sezione, entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento. Qualora l’utente dovesse procedere alla convalida con riferimento all’intero anno di imposta, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, a partire dal mese di febbraio, la bozza della dichiarazione Iva annuale relativa all’anno di imposta precedente, da presentare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. I contribuenti avranno la possibilità di limitarsi a consultare le bozze dei registri precompilati senza convalidarli e quindi operando con le modalità finora adottate. In tal caso, il file telematico relativo alla precompilata Iva annuale predisposto sulla base dei dati disponibili potrà comunque essere estratto. Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento ai fini dell’elaborazione della dichiarazione Iva. |