Come noto, il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, modificato dal D.L. 179/2012, ha sancito l’obbligatorietà della Posta Elettronica Certificata per tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi, per tutte le società costituite in forma societaria nonché per le imprese individuali. La Posta Elettronica Certificata consente di trasmettere e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata A.R., a patto che sia il mittente che il destinatario utilizzino indirizzi certificati. Si ricorda l’importanza, oltre che la necessità, di verificare regolarmente, con diligenza e accortezza, la presenza di posta certificata all’interno della propria casella PEC nonché la data della sua ricezione in quanto, in caso di notifiche da parte degli Uffici della Pubblica Amministrazione tramite PEC, eventuali scadenze o decorrenze di termini iniziano a produrre i loro effetti indipendentemente dalla lettura della e-mail certificata. Rispetto alla raccomandata, dove è la ricevuta di ritorno ad attestarne la ricezione, con la PEC è infatti sufficiente che il mittente, per ritenere la comunicazione spedita e notificata, riceva la notifica di recapito. Se la comunicazione comporta una decorrenza di termini, questi iniziano dal momento in cui la mail è stata consegnata alla casella PEC del destinatario, senza che pertanto quest’ultimo possa eccepire la mancata ricezione della e-mail certificata. |