Obblighi di pubblicità e trasparenza contributi pubblici – Termine 30 giugno 2020

L’art. 1, comma 125-bis della Legge n. 124/2017 dispone che, ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni e società controllate, escluse le quotate, devono essere pubblicate:

  • dalle Associazioni, Onlus, Fondazioni: nei propri siti o portali digitali, entro il 30 giugno;
  • dalle società di capitali con bilancio ordinario: nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato, entro l’ordinario termine di deposito del bilancio presso il Registro Imprese;
  • dai soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio abbreviato) e da quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa (micro-imprese, società di persone e imprese individuali): sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno.

CONTRIBUTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

L’obbligo di pubblicazione non si applica, ai sensi dell’art. 1 comma 127 Legge n. 124/2017, quando l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati sia complessivamente inferiore ad euro 10.000 nel periodo considerato.

SANZIONI

A partire dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 125-ter Legge n. 124/2017, l’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di euro 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

AIUTI DI STATO REGISTRATI SU RNA

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), la registrazione degli stessi nel predetto sistema sostituisce gli obblighi di pubblicazione a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, se non si è tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

INFORMAZIONI RILEVANTI E MODALITA’ ESPOSITIVE

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in forma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, per ogni contributo ricevuto, occorre indicare:

  • i dati identificativi del soggetto beneficiario (se l’informativa è fornita su portali digitali riconducibili a soggetti terzi);
  • i dati identificativi del soggetto erogante;
  • l’importo dell’erogazione ricevuta;
  • il periodo amministrativo di incasso;
  • una breve descrizione della causale dell’attribuzione.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico.

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