Il Decreto legislativo 25 maggio 2021 n. 83, pubblicato in G.U. n. 141 del 15 giugno 2021, integrando il Dpr 633/72, istituisce due regimi semplificati opzionali che agevolano le importazioni di beni di modesto importo derivanti da transazioni on line (commercio elettronico indiretto) e destinati a soggetti consumatori privati nel territorio della UE.
Le semplificazioni previste rappresentano una diretta conseguenza delle modifiche, introdotte a livello doganale, sulla tassazione delle importazioni di modesto importo. In sostanza, a partire dal 1° luglio 2021, l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nella UE indipendentemente dal loro valore. Viene di fatto abolita la franchigia IVA sulle piccole spedizioni di valore non superiore a 22 euro.
Resta in vigore l’esenzione dei dazi per le importazioni il cui valore intrinseco non supera i 150 euro, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa.
I regimi speciali, che riguardano le importazioni di beni da Paesi o territori terzi di valore intrinseco non superiore ai 150 euro, sono disciplinati dai seguenti articoli del Dpr 633/72:
- art. 70.1 – “Regime semplificato per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione”- : tale misura di semplificazione è concepita in particolare per gli operatori postali, i corrieri espressi o altri agenti doganali nella UE che in genere dichiarano beni di valore modesto per l’importazione, come rappresentanti diretti o indiretti;
- art. 74-sexies.1 – “Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi”- ( c.d. regime IOSS): riguarda le vendite on line di beni importati, esclusi quelli soggetti ad accisa, destinati a consumatori privati in altri Stati Membri UE, diversi da quello di stabilimento del soggetto che effettua l’importazione.
Il valore intrinseco è definito come segue:
- per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta ed onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
- per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea.
Anche eventuali altri costi collegati, oltre al trasporto e all’assicurazione, che non riflettono il valore dei beni in sé, devono essere esclusi dal valore intrinseco, ogniqualvolta siano distintamente e chiaramente indicati in fattura (ad esempio costi di attrezzatura, canoni di licenza, ecc.). La formulazione “altra imposta e onere” si riferisce a qualsiasi imposta od onere prelevato sulla base dei valori dei beni o in aggiunta ad un’imposta o un addebito che si applichi a tali beni.
Regime IOSS
Possono ricorrere al regime di importazione IOSS:
- fornitori stabiliti nella UE che vendono i beni tramite il proprio negozio on line;
- fornitori non stabiliti nella UE che vendono i beni a un acquirente nella UE tramite il loro negozio on line. Tali fornitori possono ricorrere al regime direttamente, se sono stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di IVA, o indirettamente, tramite un intermediario stabilito nella UE;
- interfacce elettroniche (mercato virtuale, piattaforma, ecc.) stabilite nella UE che facilitano vendite a distanza di beni importati di valore modesto per conto di fornitori indiretti;
- interfacce elettroniche non stabilite nella UE che facilitano vendite a distanze di beni importati di valore modesto per conto di fornitori indiretti. Tali interfacce elettroniche possono ricorrere al regime direttamente, se sono stabiliti in un Paese terzo con il quale l’UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca in materia di IVA, o indirettamente, tramite un intermediario stabilito nella UE.
L’opzione è esercitata tramite l’Agenzia delle Entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione IOSS attribuito per l’applicazione del presente regime speciale, che dovrà essere comunicato all’atto delle formalità doganali per poter beneficiare dell’esenzione IVA all’importazione (ed evitare la doppia imposizione).
Il fornitore diretto o l’interfaccia elettronica indicherà il prezzo dei beni e l’importo dell’IVA dovuta sul rispettivo ordine e l’acquirente dovrà corrispondere l’intero importo al fornitore diretto o all’interfaccia elettronica. L’aliquota IVA corretta è quella applicabile al rispettivo bene nello Stato Membro della UE nel quale avviene la cessione. Nella pratica si tratta dello Stato Membro nel quale l’acquirente indica che i beni devono essere consegnati. La cessione si considera effettuata e l’imposta diviene esigibile nel momento in cui il pagamento è accettato.
I soggetti che optano per il regime IOSS:
- sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II del Dpr 633/72 (certificazione dei corrispettivi, registrazione, liquidazione); qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli art. 21 e seguenti;
- non possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti relativi alle operazioni soggette al regime speciale;
- presentano una dichiarazione mensile, anche in assenza di operazioni, entro la fine del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile;
- versano l’imposta dovuta entro gli stessi termini di presentazione della dichiarazione.
I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale conservano la documentazione delle relative operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello di effettuazione delle medesime e la forniscono in formato elettronico, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali degli Stati Membri ove le operazioni sono state effettuate.
I soggetti passivi residenti che intendono aderire al regime “IOSS” devono effettuare la registrazione on line utilizzando le funzionalità telematiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva.