Il 31 gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione 1.9 delle specifiche tecniche (in allegato) per la fatturazione elettronica, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025.
Le principali novità riguardano:
- TD29: nuovo tipo documento per la segnalazione di omessa o irregolare fatturazione, con modifica della descrizione del TD20;
- RF20: nuovo codice previsto per il regime transfrontaliero di franchigia IVA, in attuazione della Direttiva UE 2020/285;
- aggiornamento codici carburanti: nuovi valori per la vendita di gasolio e carburante (tabella TA13 – ADM);
- fattura semplificata (art. 21-bis Dpr 633/72): eliminazione del limite di 400 euro per i soggetti in regime forfettario o franchigia IVA transfrontaliera.
A. Nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione di omessa/irregolare fatturazione
Il D.Lgs. n. 87/2024 (“Decreto Sanzioni”) ha modificato l’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, introducendo nuove regole per la gestione delle fatture omesse o irregolari.
B. Situazione fino al 31 agosto 2024
In caso di violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, il previgente art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997 stabiliva i seguenti adempimenti:
- omessa fatturazione: il cessionario/committente doveva regolarizzare l’operazione entro quattro mesi, presentando all’Agenzia delle Entrate un documento (autofattura denuncia) in duplice esemplare entro 30 giorni, previo pagamento dell’imposta dovuta;
- fattura irregolare: il cessionario/committente doveva presentare un documento integrativo (autofattura denuncia) entro 30 giorni dalla registrazione della fattura, versando l’eventuale maggiore imposta dovuta.
Con l’avvento della fatturazione elettronica, l’autofattura cartacea è stata sostituita dall’invio del documento elettronico TD20 tramite il Sistema di Interscambio (SdI), venendo meno l’obbligo di presentazione della stessa all’Agenzia delle Entrate.
Se il cessionario/committente non avesse rispettato tali obblighi, sarebbe incorso in una sanzione amministrativa pari al 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
C. Nuove regole dal 1° settembre 2024
In base alla nuova formulazione dell’art. 6, comma 8, del D. Lgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il cessionario/committente non sarà più tenuto a versare l’IVA ma dovrà semplicemente comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro 90 giorni:
- dal termine in cui doveva essere emessa la fattura;
- dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare.
Se la comunicazione non viene effettuata nei termini, la sanzione sarà pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.
D. TD29 e ridefinizione del TD20
Per questa nuova comunicazione, la versione 1.9 delle specifiche tecniche introduce il tipo documento TD29. Contestualmente, il tipo documento TD20 sarà riservato esclusivamente a regolarizzare:
- l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97), entro lo stesso termine previsto dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97;
- l’omessa o irregolare fatturazione relativa agli acquisti di beni e servizi da soggetti passivi di imposta comunitari, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, D.L. n. 331/1993, a norma del quale “il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.”.
E. Dubbi interpretativi per il periodo transitorio (settembre 2024 – marzo 2025)
Poiché le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore solo dal 1° aprile 2025, rimane da chiarire quale procedura debba seguire il cessionario/committente per le violazioni commesse nel periodo 1° settembre 2024 – 31 marzo 2025.
In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, per evitare sanzioni, si consiglia di effettuare una segnalazione via PEC all’Ufficio competente, indicando i dettagli della mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore e conservando evidenza della comunicazione fino a chiarimenti ufficiali. In alternativa, la stampa specializzata segnala la possibilità di utilizzare il tipo documento TD20, senza procedere al pagamento dell’imposta.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.