In data 1° agosto 2022 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito, la versione 1.7.1 delle specifiche tecniche relative alla generazione e trasmissione della fattura elettronica (in allegato), in vigore a partire dal 1° ottobre 2022. Gli aggiornamenti riguardano, in particolare: - l’introduzione del nuovo tipo documento TD28 negli scambi di beni con la Repubblica di San Marino;
- ulteriori funzionalità del blocco “AltriDatiGestionali”;
- i controlli sulle fatture elettroniche che transitano via Sistema di Interscambio.
1. NUOVO TIPO DOCUMENTO TD28 A decorrere dal 1° luglio 2022, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l’obbligo di emettere le fatture elettroniche tramite SdI per documentare le cessioni e gli acquisti di beni nei confronti di operatori di San Marino. Con decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147, la normativa sanmarinese ha, tuttavia, escluso da tale obbligo, consentendo l’emissione di fattura cartacea, i soggetti “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”. Pertanto, l’operatore nazionale che riceve un documento cartaceo con l’addebito di imposta in fattura da un soggetto che beneficia di tale esonero sarà tenuto ad utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazione transfrontaliere (ex esterometro). I tipi documento TD17 (acquisto servizi dall’estero) e TD19 (acquisto di beni ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72) continueranno ad essere utilizzati solo per l’integrazione e contestuale comunicazione di quelle fatture passive (elettroniche o cartacee) ricevute dai fornitori sanmarinesi senza addebito di imposta. 2. IL BLOCCO INFORMATIVO “ALTRIDATIGESTIONALI” Nel caso di operazioni di estrazione beni da depositi IVA, al fine di riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione occorrerà riportare nel blocco “AltriDatiGestionali” l’elemento “TipoDato” valorizzato con la stringa: - “NellAnno”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo di imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito;
- “AnniPreced”, nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un anno successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento dell’imposta.
Altra nuova funzionalità del blocco concerne il dover riportare nel campo “TipoDato” la stringa “F24” per informare l’Agenzia delle Entrate circa l’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”. Il riferimento potrebbe essere all’ipotesi emissione di autofattura per splafonamento con tipo documento TD21, ma sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. 3. L’AGGIORNAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DA SDI La nuova versione delle specifiche tecniche apporta anche diverse modifiche ai controlli effettuati dal Sistema di Interscambio. Viene introdotto il nuovo codice errore 00476 che comporterà lo scarto in caso di fatture riportanti contemporaneamente un valore diverso da IT (Italia) nel Paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente: in altri termini, almeno uno dei due campi dovrà essere valorizzato con IT e non saranno ammesse fatture elettroniche riportanti, ad esempio, il valore FR (Francia) nel campo del cedente/prestatore e DE (Germania) nel campo cessionario/committente. Sono stati aggiornati i seguenti codici errore: - codici errore 00401 e 00430: l’indicazione di una aliquota IVA diversa da zero qualifica l’operazione come imponibile. Pertanto, non è ammessa la contemporanea presenza dell’elemento “Natura”, ad eccezione del caso in cui l’elemento “TipoDocumento” assume valore “TD16” , ossia in caso di integrazione elettronica, con invio tramite SdI (al momento ancora facoltativo) delle fatture ricevute in reverse charge interno;
- codice errore 00471: oltre ai tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, vengono aggiunti i tipi documento TD01,TD02,TD03,TD06,TD07, TD24,TD25 e il nuovo TD28, per i quali non è ammessa l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente;
- codice errore 00472: entrambi i tipi documento TD21 (autofattura per splafonamento) e TD27 (fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) non ammettono l’indicazione di un cedente diverso dal cessionario;
- codice errore 00473: si aggiunge il TD28 ai tipi documento TD17, TD18 e TD19 che non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Viene specificato che nel caso di tipo documento TD28, l’elemento “IdPaese” deve essere valorizzato con il valore SM, mentre per i tipi documento TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore “OO” per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia;
- codice errore 00475: si aggiunge il tipo documento TD28 ai precedenti TD16, TD17,TD18,TD19,TD20,TD22 e TD23 che prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA. |