Coloro che intendono essere designati alla carica di amministratori in una società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata ma anche società in accomandita per azioni) sono tenuti a far pervenire all’assemblea, in data antecedente alla relativa nomina, una specifica dichiarazione attestante, in capo agli stessi, l’inesistenza (i) delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del Codice civile nonchè (ii) di interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell’Unione europea. Così sancisce, testualmente, l’art. 2383 del C.c., come modificato, con effetto dal 14 dicembre 2021, dall’art. 6 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 183. Medesima regola (in virtù del richiamo di cui all’art. 2488 C.c.) è destinata a valere anche nei confronti dei liquidatori (sicchè anch’essi, in fase di nomina, dovranno produrre la dichiarazione di cui trattasi alla società interessata). Dal punto di vista operativo, la dichiarazione: - dovrà essere rilasciata all’assemblea opportunamente in forma scritta (ciò non è richiesto dalla legge ma si ravvisa necessario a fini probatori), secondo una formulazione di tenore simile a quella allegata, sia in sede di costituzione della società (all’atto della prima nomina degli amministratori) che nell’ambito delle designazioni successive alla prima nomina. Pertanto la società non potrà procedere a nominare gli amministratori se non dopo aver acquisito il documento in parola;
- dovrà essere conservata agli atti della società, non essendo previsto (allo stato attuale) il suo deposito presso il Registro delle Imprese.
Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi all’Avv. Marcello Fantuzzi (e-mail: m.fantuzzi@studiomorandi.it). |