La Direttiva UE n. 2018/1910 (pubblicata in G.U.E.E. il 7 dicembre 2018) e il Regolamento UE n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018 hanno apportato talune modifiche alla vigente disciplina in materia di IVA (andando così ad emendare la Direttiva 2006/112/CE e il Regolamento UE n. 282/2011) e ciò con specifico riguardo, rispettivamente, al ruolo del numero di identificazione IVA ed alla prova del trasporto dei beni nel territorio di un altro stato membro della Comunità, ai fini della non imponibilità dell‘operazione.
In particolare:
- Numero di identificazione IVA (Dir. 2006/112 modificata da Dir. 2018/1910)
A partire dal 1° gennaio 2020, il numero di identificazione IVA assumerà per l’operatore UE la natura di condizione sostanziale e, quindi, non più meramente formale ai fini dell’applicazione della non imponibilità in fattura.
Per il soggetto residente in Italia il codice di identificazione IVA corrisponde alla Partita IVA preceduta da IT a condizione che sia stata eseguita, ed in corso di validità, l’iscrizione al VIES presso l’Agenzia delle Entrate.
L’applicazione della non imponibilità dell’operazione (c.d. “esenzione” dalla normativa comunitaria) sarà condizionata dalla presenza di quanto segue:
- numero di identificazione IVA del cessionario in corso di validità. Tale numero è ottenuto, e comunicato al cedente, da parte del cessionario membro UE dalla registrazione dei propri dati nell’archivio VIES dello stato membro di destinazione dei beni, ossia:
- dello stato membro di residenza;
- di uno stato membro diverso da quello di residenza e da quello in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
- dello stato membro di residenza, quale eccezione, nel caso di triangolazione con consegna per conto del cessionario ad un terzo soggetto comunitario.
- presentazione da parte del cedente dell’elenco riepilogativo (di cui agli articoli 262 e 263 della Direttiva n. 2006/112/CE – per l’Italia “Intrastat”) riportante le informazioni corrette sulla cessione intracomunitaria (fra cui è compreso il numero di identificazione Iva del cessionario), salvo che la sua mancanza sia giustificata con modalità stabilite dalle discipline nazionali.
- La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie (Reg. 282/2011 modificato da Reg. 2018/1912)
L’articolo 41, comma 1, del D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili IVA, in quanto alle stesse si applica il regime di “tassazione a destino” a cura del cessionario, nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni, attraverso il meccanismo dell’inversione contabile.
Ai fini dell’applicazione della non imponibilità dell’operazione è necessario che:
- entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione siano soggetti passivi IVA;
- l’operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l’effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro stato membro UE.
Orbene, in merito a tale ultimo requisito, si evidenzia come tanto la Direttiva 2006/112/CE quanto la giurisprudenza comunitaria abbiano lasciato ai vari Stati membri l’onere di disciplinare quali dovessero essere ritenuti validi documenti di prova da esibire per dimostrare l’effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.
Il che ha determinato grandi incertezze operative per le imprese e per le Amministrazioni Finanziarie, dando origine ad una ridda di interpretazioni diverse, come dimostrato dal consistente contenzioso sul punto.
Nemmeno la normativa italiana ha emanato specifiche disposizioni in materia e, nel corso degli anni, risulta essersi espressa soltanto l’Agenzia delle Entrate con vari documenti di prassi.
Non poteva quindi troppo tardare l’intervento del legislatore comunitario, al fine di uniformare la materia e garantire maggiori certezze agli operatori del settore.
Così, il Regolamento UE n. 2018/1912 ha inserito nel Regolamento UE n. 282/2011 il nuovo art. 45-bis, il quale tipizza le prove attraverso cui si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti verso il territorio di uno Stato membro diverso da quello di partenza, e ciò distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).
In particolare, al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, vengono previsti i seguenti due distinti gruppi di possibili documenti.
Elementi di prova di cui alla lettera a):
- documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova di cui alla lettera b):
- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.
Pertanto, indipendentemente dal soggetto che si occupa del trasporto, il cedente deve essere in possesso:
- di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;
- di uno qualsiasi degli elementi di prova di cui alla lettera a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui alla lettera b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.
Inoltre, nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dal cessionario o da un terzo per suo conto, è necessario che il cessionario rilasci al cedente una dichiarazione che certifichi che la merce è giunta nel Paese membro di destinazione, che dovrà contenere:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo del cessionario;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Tale dichiarazione dovrà essere fornita al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.
Il paragrafo 2 dell’art. 45-bis stabilisce che «un’autorità fiscale può refutare le presunzioni di cui al paragrafo 1». Pertanto, la possibilità concessa agli Stati di confutare le presunzioni introdotte, degradandole al rango di presunzioni “relative”, suscettibili quindi di prova contraria, potrebbe lasciare margini di discrezionalità eccessivamente ampi alle amministrazioni fiscali, finendo per riproporre le stesse problematiche che si vorrebbero risolvere, con il possibile (per non dire probabile) perdurare del contenzioso sull’effettività del trasferimento dei beni da Stato Membro a Stato Membro, con conseguente disconoscimento del regime di non imponibilità delle relative cessioni.
Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva.