Si informa che l’art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) ha previsto, limitatamente all’anno 2021, la proroga dei termini per l’approvazione delle tariffe nonchè dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, dal 30 aprile al 30 giugno 2021. Tale scelta di differimento, operata a ridosso del nuovo termine, implica (con tutta probabilità) la necessità per gli enti di inviare avvisi di pagamento in acconto, sulla base delle tariffe 2020, con successivo conguaglio da emettere dopo la loro determinazione definitiva. Il rinvio serve, ad ogni modo, anche (e soprattutto) per adeguarsi alla principale novità in tema di tariffa rifiuti, introdotta dal D.Lgs. 116/2020, il quale esclude dalla tariffa comunale i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di rinunciare al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, rivolgendosi al libero mercato, in cambio di una serie di esenzioni. Le imprese che, pertanto, intendono non avvalersi del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani dovranno inviare apposita comunicazione scritta al Comune di riferimento – ovvero al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva – entro il 31 maggio di ciascun anno (così sancisce l’ultimo periodo dell’art. 30, comma 5 del Decreto Sostegni sopra citato). |