Con determinazione dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 (allegata), approvata d’intesa con Agenzia delle Entrate ed Istat, sono state apportate alcune semplificazioni e modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat. Di seguito si riepilogano le novità introdotte quanto agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. 1. Modello INTRA 2bis – Semplificazione della periodicità di presentazione e delle informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni: - l’abolizione della possibilità di presentare il modello con cadenza trimestrale;
- la presentazione mensile del Modello qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro (in luogo del previgente limite di 200.000 euro);
- le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta non vengono più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti, quindi la loro indicazione è da considerare facoltativa.
2. Modelli INTRA 1bis e INTRA 2bis – Modifiche e semplificazioni agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni a) Natura transazione I dati relativi alla natura transazione, vale a dire il dato che individua la ragione del trasferimento dei beni (ad es.: acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi), devono essere forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B introdotte nella Tabella “Natura della transazione” di cui all’Allegato XI “Istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti”(allegato). In particolare, per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore di spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000, viene richiesta, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A) anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Tutti gli altri soggetti possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra, vale dire esponendo solo i dati contenuti nella colonna A (come in passato); in alternativa, si può comunque scegliere di fornire un maggior grado di dettaglio, conformemente alla disaggregazione a 2 cifre (colonne A e B di cui alla Tabella richiamata). b) Paese di origine Ai fini statistici, nel modello relativo alle cessioni intracomunitarie – INTRA 1bis -, deve essere rilevata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci. Il dato sull’origine segue le regole doganali: per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri, lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata. Per i beni non unionali occorre far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione dell’origine non preferenziale. c) Nomenclatura combinata Per le spedizioni di valore inferiore ad euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari senza indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata) ma utilizzando il codice unico 99500000. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura. 3. Modello INTRA 2quater – Semplificazione della periodicità di presentazione e delle informazioni relative agli acquisti intracomunitari di servizi Anche per il modello INTRA 2-quater viene abolito l’invio trimestrale, al pari di quanto previsto per gli elenchi INTRA 2-bis. Per quel che riguarda gli elenchi riepilogativi, a partire dal 1° gennaio 2022 non verranno più rilevate le seguenti informazioni: - codice IVA del fornitore;
- ammontare delle operazioni in valuta;
- modalità di erogazione;
- modalità di incasso;
- Paese di pagamento.
Resta invariata la soglia di esonero di presentazione, qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di servizi UE sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o inferiore a 100.000 euro. 4. Modello INTRA 1sexies – Elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie in regime di cosiddetto “call-off stock” Con il D.lgs. 192/2021 l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/1910 inserendo nel corpo del D.L. 331/1993 i nuovi articoli 38-ter e 41-bis, inerenti rispettivamente agli acquisti ed alle cessioni intracomunitarie effettuati in ossequio alle regole previste per il regime di call-off stock. Il contratto di call-off stock è quel contratto con il quale il cedente invia beni presso un deposito collocato in altro Stato Membro, a disposizione del cliente, al quale la proprietà della merce viene trasferita in un momento successivo rispetto alla consegna, ossia all’atto del prelievo della stessa ai fini di autoconsumo o di atti di commercializzazione. Diretta conseguenza operativa sulla modulistica Intrastat è stata l’approvazione del nuovo Modello Intra-1sexies-sezione 5, tramite il quale vengono fornite le informazioni sull’identità ed il codice IVA attribuito al soggetto destinatario di beni oggetto di cessioni intracomunitarie in regime di call-off stock. Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del modello Intrastat. |