Si riportano alcune significative novità emerse con riguardo: - alla misura dei crediti d’imposta riconosciuti a fronte di investimenti in beni immateriali 4.0 e formazione 4.0;
- alla documentazione da conservare, pena la revoca del beneficio, nell’ambito del credito d’imposta introdotto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*** 1. MAGGIORAZIONE CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 Il D.L. n. 50/2022 (nel prosieguo il “Decreto Aiuti“), in vigore dal 18 maggio 2022, ha rafforzato la misura relativa al credito d’imposta afferente ai beni strumentali immateriali 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, andando a disporre, per mano del relativo art. 21, un innalzamento dell’aliquota dal 20% al 50% per tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). *** 2. MAGGIORAZIONE CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 Il Decreto Aiuti, attraverso il suo art. 22, dispone anche che le aliquote del credito d’imposta del 50% o e del 40% riconosciute, rispettivamente, alle piccole ed alle medie imprese sulle spese di formazione del personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono aumentate al 70% per le piccole imprese ed al 50% per le medie imprese, a condizione: (i) che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero dello Sviluppo economico; (ii) che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle predette competenze siano certificati tramite modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale attuativo. Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022 che non soddisfino le condizioni di cui sopra, le misure del credito d’imposta sono rideterminate al 40% per le piccole imprese e 35% per le medie imprese. *** 3. OBBLIGO INDICAZIONE IN DDT DEI RIFERIMENTI AGEVOLATIVI. Da ultimo, preme segnalare un importante chiarimento comunicato dall’Amministrazione Finanziaria in merito alla documentazione da conservare nell’ambito del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dalla L. 178/2020 (c.d. legge di bilancio 2021). Infatti, com’è noto, l’art. 1, comma 1062 della norma istitutiva (legge di bilancio 2021) prescrive che “Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter“. Orbene, a tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con risposta ad interpello n. 270/2022, che il riferimento alle norme agevolative deve essere indicato anche sul DDT, in quanto documento che certifica la consegna dei beni; discorso diverso vale, invece, per il verbale di collaudo o di interconnessione, ai quali non si applica l’obbligo di apporre la dicitura in parola laddove riguardino univocamente i beni oggetto dell’investimento agevolabile. Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico. |