Il D.Lgs. 104/2022 (d’ora innanzi il “Decreto Trasparenza“), attuativo della direttiva UE 2019/1152, ha introdotto significative novità circa le informazioni che il datore di lavoro è tenuto – con carattere inderogabile – a fornire al singolo dipendente all’avvio del rapporto di lavoro tanto in merito agli elementi essenziali del rapporto (di lavoro) quanto alle condizioni di espletamento delle prestazioni (lavorative) ed alle tutele allo stesso spettanti. Di seguito si riporta una sintesi del relativo (dei nuovi obblighi informativi) contenuto. *** 1. LAVORATORI INTERESSATI Le nuove tutele si applicano alle seguenti tipologie di rapporti di lavoro: - subordinato, compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- somministrato;
- intermittente;
- collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. di cui all’art. 409 c.p.c.);
- collaborazione con prestazione prevalentemente personale etero organizzata;
- lavoro domestico;
- prestazione occasionale ex art. 54 bis D.L. 50/2017 (PrestO).
*** 2. DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA Le disposizioni di cui al Decreto Trasparenza si applicano ai rapporti di lavoro (ricadenti nelle tipologie sopra indicate) instaurati dal 13 agosto 2022 nonchè, altresì, a quelli che risultano già in essere alla data del 1° agosto 2022. *** 3. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE Il datore di lavoro può assolvere agli obblighi di informazione con diverse modalità e termini. Quanto alle modalità, in particolare, l’obbligo può essere assolto mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente: - del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
- della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Le informazioni che, invece, non sono contenute nei sopracitati documenti possono essere fornite per iscritto al lavoratore, con apposito e separato documento. Si segnala, in ogni caso, che le medesime informazioni devono essere conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Oltre alla comunicazione in formato “cartaceo”, è possibile fornire la stessa in formato “elettronico” (ad esempio e-mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore) avendo cura, tuttavia, di specificare, come suggerito dalla circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022, che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell’instaurazione, la consegna dell’informativa al lavoratore deve avvenire al momento della cessazione del rapporto stesso, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto. *** 4. PRESTAZIONI DI LAVORO ALL’ESTERO In caso di distacco, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, in uno Stato membro o in uno Stato terzo, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore, per iscritto e prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonché le seguenti ulteriori informazioni: - il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
- ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano;
- la retribuzione cui ha diritto il lavoratore conformemente al diritto applicabile dello Stato membro ospitante;
- le eventuali indennità specifiche per il distacco e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- l’indirizzo del sito internet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Nei casi, invece, di missione in un altro Stato membro o in un Paese terzo per un periodo superiore a quattro settimane consecutive, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto, prima della partenza, qualsiasi modifica degli elementi del rapporto di lavoro, nonchè: - il Paese o i Paesi in cui deve essere svolto il lavoro all’estero e la durata prevista;
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
- le eventuali prestazioni ulteriori in denaro o in natura inerenti agli incarichi svolti;
- ove sia previsto il rimpatrio, le condizioni che lo disciplinano.
*** 5. INFORMAZIONI DA COMUNICARE AL LAVORATORE, TERMINI E RELATIVO MODELLO Il Decreto Trasparenza prevede che talune delle informazioni ivi elencate siano fornite al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa mentre le restanti possano essere fornite al lavoratore entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa. Si rimanda alla tabella allegata per il riepilogo delle informazioni da fornire al lavoratore unitamente ai termini di relativa comunicazione. In aggiunta a quanto previsto nel documento riassuntivo di cui sopra, preme specificare che: - laddove dopo l’assunzione del lavoratore dovessero intervenire modifiche alle condizioni contrattuali sulle quali verte l’obbligo informativo, il datore di lavoro deve darne comunicazione al dipendente per iscritto entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della variazione. Le variazioni non devono essere comunicate qualora derivanti da modifiche di disposizioni legislative o regolamentari o del contratto collettivo;
- con riferimento ai contratti già in essere alla data del 1° agosto 2022, il datore di lavoro è tenuto ad aggiornare o integrare le informazioni obbligatorie al lavoratore già assunto solo previa richiesta scritta di quest’ultimo ed entro il termine di 60 giorni dalla ricezione di tale istanza.
*** 6. SANZIONI In caso di inadempimento degli obblighi informativi, possono trovare applicazione sanzioni pecuniarie da euro 250 ad euro 1.500,00 per ogni lavoratore interessato. La sanzione è sottoposta alla diffida. *** 7. NOTE OPERATIVE In attesa degli opportuni chiarimenti interpretativi da parte degli organi competenti, al fine di evitare il rischio di sanzioni e contenziosi con i lavoratori, lo studio ha predisposto un modello di lettera d’assunzione con annessa informativa, che, in caso di richiesta, viene messo a disposizione dei clienti. Considerato l’oneroso carico burocratico per le aziende e committenti, si chiede che le nuove assunzioni vengano comunicate allo studio con un preavviso di almeno 5 giorni. Ciò al fine di poter effettuare i relativi adempimenti rispettando la normativa sopra esposta. *** Il Decreto Trasparenza interviene, altresì, su altre materie rafforzando taluni diritti minimi dei lavoratori. Di seguito si riepilogano alcune di tali novità. *** A. PERIODO DI PROVA La direttiva UE 2019/1152 prevede che gli Stati membri fissino una durata massima non superiore a sei mesi e che lo stesso periodo di prova sia proporzionalmente ridotto in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. *** B. CUMULO DI IMPIEGHI Il datore di lavoro non può vietare al dipendente lo svolgimento di altra attività lavorativa in una fascia temporale che sia al di fuori dell’orario di lavoro stabilito nel suo contratto, né, per tale motivo, riservargli un trattamento meno favorevole. La facoltà del datore di lavoro di limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro risulta condizionata al ricorrere di anche solo una delle seguenti condizioni: - pregiudizio per la salute e sicurezza (compresa la normativa sui riposi);
- conflitto di interessi dell’ulteriore attività lavorativa con la principale.
*** C. FORMAZIONE OBBLIGATORIA In presenza di un obbligo formativo a carico del datore di lavoro, stabilito da previsioni di legge o contratto individuale o collettivo, il Decreto Trasparenza stabilisce che la formazione debba (i) essere garantita in forma gratuita a tutti i lavoratori, (ii) essere considerata come orario di lavoro e (iii) svolgersi durante l’orario di lavoro stesso. *** D. TRANSIZIONI A FORME DI LAVORO PIU’ PREVEDIBILI, SICURE E STABILI Il lavoratore può chiedere il passaggio verso forme di lavoro con condizioni di lavoro più “prevedibili, sicure e stabili” se: - ha maturato un’anzianità aziendale di almeno 6 mesi;
- ha completato il periodo di prova.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare al lavoratore una risposta motivata in forma scritta entro un mese dalla relativa richiesta. In caso di riscontro negativo ricevuto, il lavoratore può presentare una nuova istanza, dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall’invio di quella precedente. Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area GES. |