Con comunicazione del 23 marzo 2020 (in avanti la “Comunicazione” – v. allegato), la Banca d’Italia ha evidenziato che le imprese ammesse alle agevolazioni del D.L. 18/2020 “Cura Italia” (di seguito il “Decreto” – di cui alla precedente Newsletter n. 34/2020) non possono essere classificate a sofferenza nella Centrale Rischi, fornendo ulteriori precisazioni in merito alle segnalazioni da effettuare alla Centrale stessa.
In particolare, l’art. 56, c. 2., del Decreto prevede che le imprese, in relazione alle esposizioni debitorie verso banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito, possono avvalersi – dietro comunicazione – di alcune misure di sostegno finanziario, tra cui l’impossibilità di revoca sino al 30 settembre 2020 (i) delle aperture di credito a revoca e (ii) dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 17 marzo 2020.
Oltre al blocco della revoca dei finanziamenti, la Comunicazione conferma che sono sospese le rate dei finanziamenti rateali e di leasing e il computo dei giorni di sconfino.
Allo stato attuale, si segnala come manchi una modulistica uniforme tra gli istituti di credito, essendo, di frequente, richiesti allegati da inoltrare tramite PEC e la chiusura della pratica mediante la sottoscrizione fisica dei documenti.