MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE DETRAZIONI FISCALI – Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 con effetto 1° gennaio 2025

La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto significative modifiche in tema di:

  • aliquote di detrazione fiscale dei bonus edilizi, da ripartire in 10 anni;
  • detrazioni per i percettori di redditi superiori a 75.000 euro, che vengono ora parametrate in relazione al reddito percepito ed al numero di figli presenti nel nucleo familiare.

A seguire si riporta una sintesi delle novità sopra accennate, tutte applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025.

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  1. MODIFICHE AI BONUS EDILIZI PER SOCIETA’ SOGGETTE AD IRES

Per questa categoria di contribuenti, diversamente dal passato (cioè sulla base di quanto era reso possibile dalla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2024), non risultano più detraibili le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate da combustibili fossili.

Le caldaie restano invece agevolabili solo se parte di impianti ibridi, ossia composti da una pompa di calore e da una caldaia nonché gestiti tramite una centralina unica.

Fatte le premesse di cui sopra, si rimanda alle Tabelle allegate per una sintesi dei bonus fruibili in merito.

  1. MODIFICHE AI BONUS EDILIZI PER LE PERSONE FISICHE

Le stesse esclusioni sopra indicate per le società soggette ad IRES valgono anche per le persone fisiche.

Pertanto, la detrazione viene esclusa per caldaie uniche alimentate da combustibili fossili.

La detrazione è invece ammessa per gli impianti ibridi, ossia composti da una pompa di calore e da una caldaia nonché gestiti tramite una centralina unica.

Inoltre, la detrazione nella misura del 50% non è più concessa ai soggetti che detengono l’immobile sulla base di diritti personali di godimento (ad esempio, inquilini, comodatari, soci di cooperative a proprietà indivisa, coniuge separato assegnatario della casa) ed ai familiari conviventi. Per queste categorie di soggetti, la detrazione è invece concessa nella misura prevista per le seconde case.

Fatte le premesse di cui sopra, si rimanda alle Tabelle allegate per una sintesi dei bonus fruibili in merito.

  1. MODIFICHE IN TEMA DI SUPERBONUS

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta anche in tema di Superbonus.

In particolare, per le spese sostenute nell’anno 2025 la detrazione del 65%, prevista dall’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, D.L. n. 34/2020 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
  1. NUOVE DETRAZIONI PER REDDITI SUPERIORI A 75.000 EURO

In forza del nuovo art. 16-ter del TUIR (DPR 917/1986), dal 1° gennaio 2025 i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro possono beneficiare delle detrazioni per oneri solo entro specifici massimali, che dipendono dalle due seguenti variabili:

  • il reddito complessivo dichiarato;
  • la composizione del nucleo familiare, con particolare riferimento al numero di figli fiscalmente a carico.

La nuova limitazione sopra accennata si aggiunge a quella dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR introdotta dalla legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che riduce progressivamente le detrazioni per oneri al 19% per i contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro, sino al completo azzeramento per redditi superiori a 240.000 euro.

  1. Calcolo del massimale detraibile

Il massimale detraibile IRPEF viene calcolato sulla base di un importo iniziale, determinato in funzione del reddito dichiarato e, precisamente:

  • 14.000 euro per redditi compresi tra 75.000 e 100.000 euro;
  • 8.000 euro per redditi compresi tra 100.000 e 120.000 euro.

L’importo base determinato ai sensi di quanto sopra va poi moltiplicato per un coefficiente correttivo, che varia in base al numero di figli fiscalmente a carico, come da prospetto di sintesi che qui si acclude.

Per chi ha un reddito superiore a 120.000 euro, la detrazione si riduce gradualmente in base al reddito.

Per calcolarla, si applica la seguente formula:

  1. si prende l’importo di 240.000 euro.
  2. da questa cifra si sottrae il reddito complessivo del contribuente;
  3. il risultato di cui sopra viene diviso per 120.000 euro.
  1. Esempio pratico di calcolo

Contribuente senza figli a carico nel nucleo familiare con reddito di 150.000 euro.

L’importo base su cui calcolare la spesa massima detraibile è pari a 8.000 euro.

Non avendo figli all’interno del nucleo familiare, occorre moltiplicare il limite detraibile per il coefficiente 0,5, quindi 8.000 x 0,5= 4.000 euro.

Tale limite deve essere ulteriormente ridotto a causa dell’art. 15 comma 3-bis del TUIR secondo la seguente formula:

240.000 – 150.000 / 120.000 = 0,75

4.000 x 0,75 = 3.000.

  1. Oneri esclusi dai nuovi limiti

I nuovi massimali di cui sopra non si applicano alle seguenti spese, che restano detraibili senza limitazioni:

  • spese sanitarie detraibili sostenute nell’anno;
  • somme detraibili investite in start up innovative;
  • somme detraibili investite in PMI  innovative.

Sono inoltre esclusi dai limiti esposti ai paragrafi precedenti gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di rapporti in essere contratti fino al 31 dicembre 2024 e, in particolare:

  • interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari;
  • interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa;
  • interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  • premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di autosufficienza per la vita quotidiana;
  • premi assicurativi per i rischi di calamità naturali;
  • le rimanenti rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del testo unico DPR 917/86 (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) oppure di altre disposizioni normative.

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Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi in alternativa ad Elisa Bussei (e-mail: e.bussei@studiomorandi.it) o a Laura Cagossi (e-mail: l.cagossi@studiomorandi.it).

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