MANTENIMENTO CASELLA PEC IMPRESE INATTIVE – Obbligo di conservare indirizzo PEC per l’anno successivo a cessazione attività

Le imprese sono obbligate a mantenere attivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC non solo per il periodo di effettivo svolgimento della propria attività bensì anche per l’anno successivo alla propria cancellazione dal Registro delle Imprese. Lo sancisce l’art. 33 del D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, qui allegato).

Alla luce di ciò si raccomanda, pertanto, di prestare particolare attenzione alla data di scadenza della propria casella PEC, procedendo, anche nel caso di impresa non più attiva, al relativo rinnovo in modo da poter rispettare il periodo di durata obbligatoria (un anno dalla cancellazione dal Registro delle Imprese) previsto dalla norma sopra citata

 

 

 

 

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