Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione di legge che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (di cui all’art. 2222 c.c.). Si tratta, in buona sostanza, di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, la cui attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972), e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego. La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13 della legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, il quale, inter alia, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha, quindi, pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 (al cui contenuto si opera integrale rimando), volta a diramare le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo, che, di seguito, si riportano in sintesi. 1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE. Il nuovo obbligo comunicativo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. 2. TERMINE DELLA COMUNICAZIONE. L’obbligo riguarda:
3. COME EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE. La comunicazione dovrà essere presentata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione. A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (cfr. articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015). In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione dovrà effettuarsi attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (v. ultime due pagine della nota INL n. 29/2022 allegata). 4. CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE. La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail senza nessun allegato, dovrà contenere i seguenti elementi minimi: – i dati del committente; – i dati del lavoratore autonomo occasionale; – la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa; – una sintetica descrizione dell’attività da svolgere; – l’ammontare del compenso (solo laddove stabilito al momento dell’incarico); – la data di avvio delle prestazioni occasionali; – l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto sarà necessario presentare una nuova comunicazione. Qualora manchino i dati di cui sopra, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa. Si fa presente che una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. 5. SANZIONI APPLICABILI. In caso di mancata o ritardata comunicazione, anche qualora il lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente comunicato, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004. La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicativi omessi riguardino più lavoratori. Per eventuali chiarimenti potrete rivolgervi ad Aldina Ferretti (e-mail: a.ferretti@studiomorandi.it, tel. dir. 0522/637032). |
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