Il decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 192, in vigore dal 1° dicembre 2021, ha recepito la Direttiva n. 2018/191, relativamente al regime di call-off stock, intervenendo sul D.L. 331/93. Di seguito si riporta, in sostituzione di quella contenuta nella Newsletter n. 1/2020, la scheda sull’argomento di cui trattasi in versione integrale coordinata con le modifiche citate. Le modifiche saranno visibili per la loro scrittura in blu. Le regole inerenti operazioni in regime di “call-off stock” con invio di beni all’interno del territorio comunitario, conosciute nel nostro ordinamento come “consignment stock”, sono state oggetto di modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tale terminologia si riferisce alla fattispecie in cui, al momento del trasporto dei beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Salvo per quegli Stati che già hanno adottato misure di semplificazione (come l’Italia), è possibile che una simile operazione sia considerata una cessione intracomunitaria presunta nello Stato di partenza dello stock di beni trasferiti ed un acquisto intracomunitario presunto nello Stato di arrivo, con successiva realizzazione di una cessione interna in tale ultimo Stato, nel momento in cui si realizza il prelievo dei beni da parte dell’acquirente. Tale situazione obbligherebbe il cedente a identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione, con evidenti complicazioni ed appesantimenti amministrativi. Al fine di evitare queste conseguenze, viene inserito, nella Direttiva 2006/112/CE (nel proseguo “Direttiva”), ad opera della Direttiva n. 2018/1910, il nuovo art. 17- bis, recepito nel ns. ordinamento interno dagli artt. 38-ter e 41-bis del D.L. 331/93, rispettivamente con riferimento al lato degli acquisti ed a quello delle cessioni. Dal 1° gennaio 2020, pertanto, il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock non è più considerato una cessione intracomunitaria “presunta”. In pratica, al rispetto di determinate condizioni, la cessione ed il relativo acquisto intracomunitario si realizzano solo «al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario» in favore del soggetto destinatario dei beni. Ai sensi dell’art. 17-bis, paragrafo 2, della Direttiva, si ritiene esistente un regime di call-off stock quando: - i beni sono spediti o trasportati da un soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che tali beni saranno ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquisire la proprietà di tali beni in conformità ad un accordo esistente tra i due soggetti stessi;
- nello Stato membro di arrivo, il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica e non dispone di una stabile organizzazione;
- il soggetto passivo destinatario della cessione di beni è identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro di arrivo e la sua identità e numero di identificazione IVA sono noti al soggetto che spedisce o trasporta i beni nel momento di inizio della spedizione o trasporto;
- il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni registra il loro trasferimento in apposito registro e inserisce nell’elenco riepilogativo (Intrastat) l’identità del soggetto passivo acquirente ed il numero identificativo Iva attribuitogli dallo Stato Membro verso cui i beni sono spediti o trasportati.
La “sospensione” del trasferimento effettivo dei beni e, quindi, la realizzazione delle operazioni di cessione e acquisto intracomunitario, non può superare i dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati. Se entro tale termine i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, il giorno successivo alla scadenza del periodo si considera realizzato un “trasferimento a destinazione” per esigenze della propria impresa, ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati. La “sospensione” decade anche nei seguenti casi: - se i beni sono ceduti ad una persona diversa dal soggetto passivo a cui sono destinati;
- se i beni sono spediti o trasportati in un Paese diverso dallo Stato membro a partire dal quale sono stati inizialmente trasferiti;
- in caso di distruzione, perdita o furto dei beni.
Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, nel termine dei 12 mesi, sono rispediti allo Stato membro da cui sono partiti oppure che il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito da un altro soggetto passivo. Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali) regola il contenuto del registro che obbligatoriamente deve essere tenuto dai soggetti coinvolti nel call-off stock, in base all’articolo 243, paragrafo 3, della Direttiva. Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro: - lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni;
- lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione IVA del depositario, l’indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- il numero di identificazione IVA dell’eventuale soggetto passivo che sostituisce la persona destinataria;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni ed il numero di identificazione IVA dell’acquirente;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni di decadenza dalla sospensione ed il relativo motivo;
- il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono restituiti i beni.
Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni: - il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data dell’acquisto intracomunitario di beni;
- la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo che li ha trasferiti;
- la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.
Tale obbligo viene inserito dal legislatore nazionale nel nuovo c. 5-bis dell’art. 50 del D.L. 331/93 che così dispone: “Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.” Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 262 Direttiva 2006/112/CE, è stabilito l’obbligo di trasmettere negli elenchi riepilogativi Intrastat il numero identificativo IVA dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di call- off stock. Al fine di fornire detta informazione, con determinazione dell’Agenzia delle Dogane Prot. n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, a partire dai periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022, è stato approvato il nuovo Modello Intra 1-sexies – sezione 5. Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento ai fini dell’elaborazione della dichiarazione Iva. |