Le regole inerenti operazioni in regime di “call- off stock” con invio di beni all’interno del territorio comunitario, conosciute nel nostro ordinamento come “consignment stock”, sono oggetto di modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Tale terminologia si riferisce alla fattispecie in cui, al momento del trasporto dei beni verso un altro Stato Membro, il cedente conosce già l’identità dell’acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato Membro di destinazione.
Salvo per quegli Stati che già hanno adottato misure di semplificazione (come l’Italia), è possibile che una simile operazione sia considerata una cessione intracomunitaria presunta nello Stato di partenza dello stock di beni trasferiti e un acquisto intracomunitario presunto nello Stato di arrivo, con successiva realizzazione di una cessione interna in tale ultimo Stato, nel momento in cui si realizza il prelievo dei beni da parte dell’acquirente.
Tale situazione obbligherebbe il cedente a identificarsi ai fini IVA nello Stato di destinazione, con evidenti complicazioni e appesantimenti amministrativi. Al fine di evitare queste conseguenze, viene inserito, nella Direttiva 2006/112/CE (nel proseguo “Direttiva”), ad opera della Direttiva n. 2018/1910, il nuovo art. 17- bis.
Dal 1° gennaio 2020, pertanto, il trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di call-off stock, non è più considerato una cessione intracomunitaria “presunta”. In pratica, al rispetto di determinate condizioni, la cessione e il relativo acquisto intracomunitario si realizzano solo «al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario» in favore del soggetto destinatario dei beni.
Ai sensi dell’art. 17-bis, paragrafo 2, della Direttiva, si ritiene esistente un regime di call-off stock quando:
La “sospensione” del trasferimento effettivo dei beni, e quindi la realizzazione delle operazioni di cessione e acquisto intracomunitario, non può superare i dodici mesi dall’arrivo dei beni nello Stato membro verso il quale sono stati spediti o trasportati.
Se entro tale termine i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo cui erano destinati, il giorno successivo alla scadenza del periodo, si considera realizzato un “trasferimento a destinazione” per esigenze della propria impresa, ai sensi dell’articolo 17 della Direttiva, con obbligo di apertura di una posizione Iva nel Paese dove i beni sono stati inviati.
La “sospensione” decade anche nei seguenti casi:
Non ha luogo invece il trasferimento e non si realizza una cessione intracomunitaria se, da apposita annotazione nel registro, risulta che i beni, nel termine dei 12 mesi, sono rispediti allo Stato membro da cui sono partiti oppure che il soggetto passivo destinatario dei beni è stato sostituito da un altro soggetto passivo.
Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018 (in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali) regola il contenuto del registro che obbligatoriamente deve essere tenuto dai soggetti coinvolti nel call off stock, in base all’articolo 243, paragrafo 3, della Direttiva.
Il soggetto che trasferisce i beni dovrà indicare nel registro:
Il soggetto che riceve i beni dovrà riportare sul registro le seguenti indicazioni:
Infine, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 262 Direttiva 2006/112/CE, è stabilito l’obbligo di trasmettere negli elenchi riepilogativi Intrastat il numero identificativo Iva dei soggetti passivi destinatari dei beni spediti/trasportati in regime di call off stock.
Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento ai fini dell’elaborazione della dichiarazione Iva.
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