INVESTIMENTI AGEVOLABILI 2021 – Attestazione tecnica e riferimenti in fattura

Il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (commi da 1051 a 1063 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178), impone particolare attenzione quanto alla documentazione da predisporre (e conservare) a supporto del possesso delle necessarie caratteristiche tecniche da parte dei beni acquistati che si intendono inserire nel perimetro dell’agevolazione.

In questo quadro assume particolare rilievo – tra gli altri – l’obbligo di perizia asseverata, da rilasciare a firma di un ingegnere o di un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, da cui risulti (i) la sussistenza dei requisiti del singolo bene acquistato nonché (ii) l’avvenuta interconnessione.

Si ritiene che i requisiti previsti per la fruizione del beneficio debbano sussistere per l’intero periodo interessato dalla fruizione stessa. Si raccomanda pertanto che annualmente venga programmato un sopralluogo, in corrispondenza del termine dell’anno di riferimento, per il rilascio di una perizia a conferma (i) della sussistenza dei requisiti del singolo bene acquistato nonché – soprattutto – (ii) della permanenza dell’interconnessione.

Tale raccomandazione deve intendersi riferita sia al periodo interessato dai benefici ottenuti con l’iper ammortamento, sia a quello di fruizione dei benefici sotto forma di credito d’imposta a valere su investimenti in beni strumentali interconnessi.

Detta perizia di conferma deve essere rilasciata, a firma di un ingegnere o di un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, nella seguente forma, prevista per quella iniziale dalla specifica normativa che ha introdotto il beneficio:

  • giurata, relativamente agli investimenti con iper ammortamento;
  • semplice, relativamente agli investimenti oggetto del credito d’imposta di cui al comma 189 dell’art. 1 legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • asseverata, relativamente agli investimenti oggetto del credito d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Orbene, se da una parte (come noto), la normativa vigente postula l’obbligo di assolvere a tale onere documentale solo in presenza di acquisti il cui ammontare, singolarmente inteso, ragguagli euro 300.000, consentendo di sopperirvi, in caso di soglie (di acquisto) inferiori, con una dichiarazione sostitutiva rilasciata a firma del legale rappresentante dell’impresa alla quale apportare data certa, nondimeno, dall’altra, si consiglia di procedere ugualmente ad ottenere la predetta perizia asseverata, soprattutto a fronte di acquisti per importi significativi (ancorché inferiori alla soglia di euro 300.000,00 dianzi citata).

E ciò tenuto conto delle (i) importanti implicazioni economico/finanziarie e (ii) conseguenti responsabilità (anche di carattere penale) che sono poste in capo al titolare dell’impresa che effettua gli investimenti.

Preme, inoltre, da ultimo ricordare come – pena la decadenza dal credito d’imposta in discorso – le singole fatture inserite nel relativo perimetro dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, riportando una dicitura di tenore simile a “beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051-1063, Legge 178 del 30 dicembre 2020“.

Per eventuali maggiori informazioni e chiarimenti in merito al credito d’imposta potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area CON.

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