Il credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali, introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (commi da 184 a 194 dell’art. 1 legge n. 160/2019 – di seguito la “Legge”), impone particolare attenzione quanto al contenuto della documentazione di acquisto.
Si prevede infatti, anzitutto, che la fattura contenga l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa.
La letterale formulazione di Legge esclude che l’adempimento possa ritenersi assolto mediante un semplice richiamo al contratto o all’ordine di acquisto.
Quanto, invece, alle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell’obbligo sopra citato, si ritiene, in assenza di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, che l’omissione dell’espresso riferimento normativo in fattura sia causa di decadenza dell’agevolazione.
Il fornitore deve pertanto essere informato della finalità dell’acquisto e deve essere ottenuto che nella fattura inerente i beni agevolabili sia espressamente indicato, al seguito della descrizione del bene o nella casella “altri dati gestionali”:
- “Investimento agevolabile ai sensi dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 compreso nei beni individuati al comma 188 dell’articolo 1 legge n. 160/2019”, qualora la fattura si riferisca a beni strumentali nuovi che non saranno oggetto di interconnessione per i quali la normativa ha previsto un credito d’imposta del 6% del costo;
- “Investimento agevolabile ai sensi dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 compreso nei beni individuati al comma 189 dell’articolo 1 legge n. 160/2019”, qualora la fattura si riferisca a beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla legge n. 232/2016, oggetto di interconnessione anche se non immediata, per i quali la normativa ha previsto un credito d’imposta del 40 o del 20% del costo;
- “Investimento agevolabile ai sensi dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 compreso nei beni individuati al comma 190 dell’articolo 1 legge n. 160/2019”, qualora la fattura si riferisca a beni strumentali immateriali indicati nell’Allegato B alla legge n. 232/2016 per i quali la normativa ha previsto un credito d’imposta del 15% del costo;
- in alternativa potrebbe essere adottata la seguente indicazione cumulativa: “Investimento agevolabile ai sensi dei commi da 184 a 194 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 compreso nei beni individuati ai commi da 188 a 190 dell’articolo 1 legge n. 160/2019”.
Per la fruizione del credito d’imposta derivante dai suddetti investimenti agevolabili, occorre osservare gli ulteriori seguenti obblighi riportati in sintesi:
- assenza di cause ostative derivanti dal mancato rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro o dall’irregolarità nei versamenti contributivi del personale dipendente;
- conservazione dei documenti inerenti l’acquisto. Si tratta, oltre alla fattura, di contratti, ordini di acquisto, documenti di trasporto, rapportini di collaudo/conformità, contabili di pagamento, ecc. che dovranno riportare anch’essi il riferimento normativo sopra commentato per la fattura. Per questi documenti si ritiene possibile, in alternativa al riporto espresso della normativa, l’esplicito rimando al contratto riportante, appunto, il riferimento alla disposizione agevolativa in argomento;
- in presenza di investimenti di cui ai commi 189 e 190 dell’art. 1 della Legge, perizia tecnica semplice ovvero, per beni di costo non superiore ad euro 300.000, dichiarazione del legale rappresentante.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per l’assistenza del caso, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area Bilancio e Servizi Contabili (CON).