Si fa seguito alla precedente Newsletter n. 9/2020 dell’11 febbraio 2020 in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, per richiamare alla necessità di apporre sulle fatture la peculiare dicitura di riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, atteso che la mancata osservanza di tale adempimento comporterà – in caso di controlli – la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli n. 438 e n. 439 del 5 ottobre 2020. Ciò posto, è comunque fatta salva, in capo all’impresa beneficiaria, la facoltà di regolarizzare ex post (ovvero entro la data di avvio di eventuali attività di controllo) la documentazione di spesa già emessa (nel qual caso l’agevolazione potrà essere fruita) secondo le seguenti modalità: - per le fatture emesse in formato cartaceo, riportando il riferimento alle disposizioni agevolative sull’originale di ogni fattura, con scrittura indelebile (anche mediante l’utilizzo di un timbro apposito);
- quanto alle fatture elettroniche, invece, (i) stampando il documento di spesa, con successiva apposizione della scritta indelebile ovvero, in alternativa, (ii) realizzando un’integrazione elettronica da unire al file originale, conservare insieme allo stesso ed inviare allo Sdi.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico. |