L’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi di Welfare aziendale è indetraibile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 338 del 10 settembre 2020. Nella fattispecie esaminata dall’interpello, in particolare, il datore di lavoro acquista i servizi da erogare ai dipendenti attraverso un’impresa mandataria senza rappresentanza, che provvede, sulla base delle scelte espresse dai beneficiari su una piattaforma digitale, ad acquistare i vari servizi presso i diversi fornitori e a riaddebitarli successivamente al mandante, con lo stesso trattamento Iva, secondo il principio di omologazione delle prestazioni acquistate e trasferite nell’ambito di un mandato senza rappresentanza. Tra i vari quesiti posti dall’istante vi è, dunque, quello relativo alla possibilità da parte del datore di lavoro (mandante) di poter detrarre l’Iva assolta sul riaddebito degli acquisti destinati al Welfare aziendale. L’art. 168 della Direttiva 2006/112/Ce, trasfuso nell’ordinamento nazionale nell’art. 19 del Dpr 633/72, stabilisce che il diritto alla detrazione dell’Iva è esercitabile dal soggetto passivo nella misura in cui i beni e i servizi acquistati sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Richiamando talune sentenze della Corte di Giustizia europea, l’Agenzia osserva, infatti, che, ai fini del diritto alla detrazione, occorre verificare la sussistenza del nesso diretto e immediato tra le operazioni di acquisto “a monte” e una specifica operazione imponibile (o assimilata) “a valle”; in mancanza di un nesso del genere, occorre aver riguardo, in secondo luogo, se le spese per l’acquisto dei beni e servizi rientrino tra le spese generali e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo finale delle operazioni imponibili “a valle”. Ad avviso dell’Ufficio, il nesso che legittima il diritto alla detrazione, nel caso sottoposto al suo esame, non sussiste, in quanto i servizi di Welfare aziendale acquistati dal datore di lavoro, essendo utilizzati per l’erogazione gratuita dei benefit ai lavoratori dipendenti, operazione altresì esclusa dal campo di applicazione dell’Iva – per le fattispecie riconducibili tra le casistiche individuate dall’art. 3, comma, 3 del Dpr 633/72 – non configurano elementi costitutivi del prezzo di vendita delle operazioni a “valle” poste in essere dallo stesso mandante; né possono inquadrarsi tra le spese generali, “atteso che gli stessi servizi di Welfare aziendale non sono caratterizzati da un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche esercitate dalla mandante, tale da configurare un elemento costitutivo del prezzo di vendita delle operazioni a valle.” Sulla base dei principi espressi, la particolare modalità di acquisto dei servizi di Welfare aziendale, oggetto dell’interpello, è irrilevante ai fini dell’indetraibilità dell’imposta, che resta tale anche nel caso in cui il datore di lavoro provveda all’acquisto diretto degli stessi. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA. |
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