L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova Guida (allegata), finalizzata a fornire talune indicazioni in merito all’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con particolare riguardo alla specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta e sulle modalità e termini di versamento. La nuova procedura, in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede, in particolare, le seguenti fasi e scadenze: 1. entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate pubblica: - l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- l’elenco B (modificabile), il quale contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
2. entro la fine del mese successivo al trimestre solare (ad eccezione del secondo trimestre per il quale la scadenza è posticipata al 10 settembre), il contribuente può comunicare le differenze inerenti l’elenco B. In assenza di modifiche, si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle Entrate; 3. entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre solare (ad eccezione del secondo trimestre per il quale la scadenza è posticipata al 20 settembre), l’Agenzia delle Entrate pubblica l’importo dell’imposta di bollo definitivamente dovuta per il trimestre; 4. entro la fine del secondo mese successivo al trimestre solare (ad eccezione del secondo trimestre per il quale la scadenza è posticipata al 30 settembre), deve essere eseguito il versamento direttamente nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o tramite mod. F24. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. Lo Studio provvede allo scarico dei dati disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate e, in presenza di elenco B, a darne comunicazione in tempo utile alle verifiche. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio o conto economico. |