Sospensione e rinvii dei termini – D.L. 30 novembre 2020, n. 157

Si trasmette il testo del D.L. 30 novembre 2020, n. 157 (c.d. “Decreto Ristori – quater” – in avanti il “Decreto“) a mezzo del quale il Governo ha approvato:

  • ulteriori disposizioni di sostegno economico a favore delle imprese e lavoratori;
  • nuove proroghe di adempimenti fiscali, tributari e contributivi in scadenza nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Fermo restando che gli ambiti coperti dal Decreto sono plurimi e potranno – eventualmente – essere fatti oggetto di trattazione anche in Newsletter successive, in questa sede si reputa opportuno muovere da una sintesi delle misure di proroga dei principali adempimenti fiscali, tributari e contributivi sopra accennati, stante il relativo immediato impatto sul calendario delle scadenze del contribuente.

1. PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP (ART. 1 DECRETO).

Il Decreto posticipa al 10 dicembre 2020 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale od operativa nel territorio dello Stato italiano.

La scadenza ultima per effettuare i pagamenti slitta, invece, al 30 aprile 2021, in un’unica soluzione e senza alcun aggravio di sanzioni ed interessi:

  • per imprese, professionisti e artisti con ricavi o compensi sino a 50 milioni di euro nel 2019, che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, per imprese, professionisti ed artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/2020 (c.d. “decreto Ristori – bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonchè per i ristoranti situati nelle zone arancioni.

Restano, inoltre, confermate le disposizioni dettate da precedenti decreti, che hanno già sancito la proroga dell’adempimento per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (nella specie art. 98 DL. n. 104/2020 e art. 6 D.L. n. 149/2020).

2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE 2020 (ART. 2 DECRETO).

Il Decreto sospende i versamenti in scadenza nel mese in corso relativi all’Iva (la sospensione riguarda non solo la liquidazione mensile di novembre, bensì, inoltre, il versamento dell’acconto Iva in scadenza il 27 dicembre p.v.), alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973) e alle addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute – in qualità di sostituti d’imposta – ai lavoratori dipendenti e pensionati, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali. La sospensione interessa:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi sino a 50 milioni di euro nel 2019, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dello scorso anno;
  • imprese, professionisti e artisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dall’andamento del fatturato o dei corrispettivi, gli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, gli esercenti attività di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni, nonché i soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o sino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Al fine di consentire allo Studio di verificare l’esistenza dei presupposti conferenti diritto ad usufruire della sospensione dei versamenti tributari e contributivi appena citati, vorrete, cortesemente, procedere a:

  • compilare il prospetto di cui all’Allegato 1con i dati di fatturato riferiti – rispettivamente – ai mesi di novembre 2019 e novembre 2020;
  • trasmettere, quindi, l’anzidetto documento via e-mail (senza necessità di alcuna firma da parte del titolare) all’indirizzo telematici@studiomorandi.it, entro la giornata di giovedì 10 dicembre p.v.; ovvero, in alternativa
  • riferire allo Studio, sempre entro la data suddetta, l’eventuale volontà di non fruire della sospensione dei termini. La stessa verrà intesa sia per le scadenze del 16 dicembre che per la scadenza degli acconti del 27 dicembre.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento incaricata dell’elaborazione del bilancio o conto economico.

 

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