Il decreto ministeriale dell’Economia del 21 giugno 2021, sostitutivo del precedente DM 24 dicembre 1993, ha ridefinito la disciplina, agli effetti dell’IVA, dei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino. In particolare, è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai rapporti di scambio di beni con San Marino, prevedendo un periodo transitorio – dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 – durante il quale le fatture elettroniche potranno essere emesse su base volontaria. Dal 1° luglio 2022, gli operatori economici saranno, invece, tenuti ad emettere le fatture per le cessioni di beni esclusivamente in formato elettronico, fatte salve le ipotesi escluse da disposizioni di legge. Per le prestazioni di servizio l’emissione della fattura in formato elettronico resta facoltativa, pur dovendo, dalla stessa data del 1° luglio 2022, inviare la stessa in formato xml tramite SdI per adempiere agli obblighi di comunicazione delle operazioni trasfrontaliere. 1. Cessioni di beni verso San Marino La cessione di beni verso la Repubblica di San Marino deve essere sempre accompagnata dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione. Le fatture emesse in formato elettronico riportano: - nel campo identificativo fiscale il codice operatore economico del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);
- nel campo “natura” del codice IVA il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”);
- nel campo “codice destinatario”, il codice “2R4GTO8” attribuito all’Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dal SdI all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, ai fini della non imponibilità IVA, ne effettua i relativi controlli e ne dà esito all’Agenzia delle Entrate. L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’Ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito “Fatture e corrispettivi”. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’Ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi, emette nota di variazione con IVA, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi. 2. Emissione della fattura cartacea per operatori italiani non obbligati alla fatturazione elettronica nel periodo transitorio o perché esclusi. Gli operatori italiani non obbligati all’emissione della fattura elettronica nel periodo transitorio o perché comunque esclusi per legge (ad esempio, al momento, i forfetari) possono adottare la modalità di emissione a loro più confacente tra formato elettronico e il formato cartaceo. La fattura, se adottato il formato cartaceo, è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. L’operatore italiano che, entro quattro mesi dall’emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio tributario di San Marino, ne dà comunicazione al medesimo Ufficio tributario e, per conoscenza, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; se, entro trenta giorni, non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, emette nota di variazione con IVA senza il pagamento di sanzioni e interessi. 3. Annotazione nel registro IVA vendite dei riferimenti della fattura vistata Non è più previsto l’obbligo di presa nota a margine delle scritture eseguite sul registro fatture emesse degli estremi della vidimazione apposta sulla fattura di cessione dall’Ufficio tributario di San Marino. 4. Cessioni di beni verso l’Italia Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento equipollente, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SdI, che le recapita al cessionario, il quale visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate sul sito “Fatture e corrispettivi”, le fatture elettroniche ricevute. 5. Fattura elettronica con addebito d’imposta Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’Ufficio tributario di San Marino, il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo Ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti. A sua volta, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti ed i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’Ufficio tributario di San Marino. L’esito positivo del controllo da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente all’Ufficio tributario di San Marino ed al cessionario, che, da tale momento, può operare la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni. 6. Fattura elettronica senza addebito d’imposta Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’IVA dovuta, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Dpr 633/72, indicando l’ammontare dell’IVA dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione delle fatture elettroniche (invio tipo documento TD19). 7. Fattura cartacea nel periodo transitorio o per operatori italiani esclusi dall’obbligo di fattura elettronica Non sono state previste modifiche sostanziali rispetto alle disposizioni vigenti fino al 30 settembre 2021. Se la fattura ricevuta reca l’addebito dell’imposta l’operatore economico italiano annota l’esemplare originale della stessa, trasmessa dal cedente sammarinese, nel registro degli acquisti, operando la detrazione dell’imposta se ne sussistono le condizioni. Nel caso di fattura emessa senza addebito di imposta, il cessionario italiano: - assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge, indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura originale trasmessa dal fornitore sammarinese;
- annota la fattura nel registro delle fatture emesse e, ai fini della detrazione IVA, in quello degli acquisti.
8. Vendite a distanza Le vendite a distanza di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi, nei confronti di acquirenti privati, scontano l’imposta nel Paese di destinazione se il cedente, nel corso dell’anno solare precedente, ha posto in essere vendite per un ammontare complessivo superiore a 28.000 euro,00 e semprechè tale limite non sia stato superato nell’anno in corso. 9. Effettuazione delle operazioni ai fini IVA Anche nei rapporti di scambio tra l’Italia e San Marino, le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni. Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Qualora anteriormente al verificarsi di tali eventi o indipendentemente da essi sia emessa la fattura, ovvero sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. 10. Modello Intrastat Dal 1° ottobre 2021 tutte le cessioni di beni verso San Marino, a prescindere dalle modalità di fatturazione, elettronica o cartacea, sono escluse dalla segnalazione nel modello Intrastat. Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA. |