Fattura elettronica – campo data fattura

Con la Risposta n. 389 del 24/09/2019 (nel prosieguo la “Risposta”) ad un interpello presentato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni ulteriori a quanto già affermato dalla precedente Circolare n. 14/E/2019 (nel prosieguo la “Circolare”) in tema di emissione e compilazione della fattura elettronica.

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione/invio, l’Agenzia delle Entrate – con la Circolare – ha sostenuto, in una logica di semplificazione, che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione, in considerazione del fatto che, per una fattura elettronica veicolata tramite SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente la data e (l’orario) di avvenuta trasmissione (ovvero di emissione).

In particolare, con riferimento alla fatturazione differita, l’Agenzia precisa che, nel campo “Data” del file xml, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SDI, quella dell’ultima operazione, creando non pochi problemi operativi ai contribuenti che, difficilmente, con i software a disposizione, sono in grado di gestire in modo automatico l’inserimento della data del DDT, o documento equipollente, emesso con riferimento all’ultima consegna di beni o prestazione di servizi effettuata in uno stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.      

Ora, con la Risposta, l’Agenzia conferma che l’indicazione fornita nella Circolare rappresenta una “possibilitàe non un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite SdI, è assunta sempre e comunque quale data di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, a fronte di più cessioni di beni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT (in ipotesi datati 10, 20, e 28 del mese), nel campo “data documento”, può essere indicata  la data di una delle operazioni e, come chiarito nella Circolare, preferibilmente «la data dell’ultima operazione» (nell’esempio formulato, 28 settembre 2019). Ora la Risposta precisa che è comunque possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.

Con riferimento alle prestazioni di servizio trattate nel caso prospettato dall’istante, ossia prestazioni di reso lavorato documentati da diversi DDT emessi nel mese di settembre a fronte di un corrispettivo che verrà riscosso non prima dei 30 giorni dalla data della fattura”, non si è in presenza di fatturazione differita, ma bensì di fatturazione immediata. L’Agenzia chiarisce infatti che “si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello in cui la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file” .

 Riprendendo l’esempio della Risposta:

  • 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
  • 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;
  • 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;
  • 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio tramite SdI entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019).

Se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell’esigibilità, la data indicata nel documento. Così, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).

A completamento d’informazione, si ricorda che si è in presenza di fatturazione differita di prestazioni di servizi se:

  •  la prestazione di servizio è individuabile attraverso idonea documentazione. A tal fine può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta (ad esempio i documenti attestanti l’avvenuto incasso del corrispettivo, il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera di incarico, ecc..), da cui rilevare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti;
  • la prestazione non deve essere solo eseguita in un determinato mese solare, ma anche effettuata ai fini IVA, ossia si deve essere verificata l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (in generale, tale momento, coincide con il pagamento del corrispettivo).

Per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi alla Vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.

 

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