FATTURA ELETTRONICA – AGGIORNAMENTO SPECIFICHE TECNICHE – Novità in vigore dal 1° febbraio 2024

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito ed in data 12 dicembre 2023, la versione 1.8 delle specifiche tecniche (allegato) per la fatturazione elettronica che sarà utilizzabile a partire dal 1° febbraio 2024.

Si riporta di seguito una sintesi degli aggiornamenti apportati al tracciato xml.

  1. DICHIARAZIONI DI INTENTO – CODICE ERRORE “00477”

E’ stato introdotto un  nuovo controllo che determina lo scarto della fattura elettronica emessa, generando il codice errore “00477”, se viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento i cui estremi sono riportati dal fornitore nel blocco “AltriDatiGestionali” del file xml.

Per contrastare le frodi Iva realizzate con indebito utilizzo di plafond, già a partire dal  1° gennaio 2022 l’AE effettua analisi di rischio, cui seguono attività di controllo sostanziale, per inibire il rilascio di lettere d’intento illegittime emesse da falsi esportatori abituali.

Una volta riscontrata l’irregolarità, le dichiarazioni emesse sono invalidate con comunicazione trasmessa sia al cliente esportatore abituale, sia al fornitore destinatario della dichiarazione di intento: come conseguenza, il fornitore deve emettere da quel momento in poi le proprie fatture con imposta e prevedere meccanismi di correzione di quelle emesse in precedenza con un titolo di non imponibilità.

Il controllo preventivo da parte del SdI sulla validità della dichiarazione di intento indicata in fattura, con scarto della stessa in caso di esito negativo, eviterà al fornitore di dover procedere alla successiva correzione di fatture emesse non imponibili Iva.

  1. IMPRENDITORI AGRICOLI IN REGIME SPECIALE

Le novità introdotte  consentiranno ai produttori agricoli in regime speciale ai sensi dell’art. 34 del Dpr 633/72 di comunicare attraverso il blocco “AltriDatiGestionali” informazioni utili per ottenere la gestione automatica delle liquidazioni IVA, che saranno messe a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, si potrà valorizzare facoltativamente l’elemento “TipoDato” come segue:

  • con la stringa “ALI-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del Dpr 633/1972. Le specifiche tecniche prevedono che in questa ipotesi l’elemento “RiferimentoNumero” debba essere valorizzato con la percentuale di compensazione  applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti;
  • con la stringa “ NO-COMP”, nel caso di cessioni di prodotti agricoli ed ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del Dpr 633/1972, per le quali, quindi, non si può applicare il regime speciale;
  • con la stringa “OCC34BIS”, nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all’articolo 34-bis del Dpr 633/1972 effettuate dal produttore agricolo. Questa norma dispone che per le attività connesse di fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’ articolo 2135 del Codice civile, l’Iva dovuta è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  1. TIPO DOCUMENTO TD28

Il tipo documento TD28 è stato già  introdotto a partire dal 1° ottobre 2022 per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino, per le quali sono ricevute fatture cartacee con addebito dell’IVA, da parte di fornitori sanmarinesi esonerati per legge dall’emissione della fattura elettronica.

Nella versione aggiornata delle specifiche tecniche viene chiarito che il medesimo tipo documento può essere utilizzato anche per adempiere all’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 5.08.2015, n. 127 (ex esterometro), nell’ipotesi in cui il cessionario/committente residente, anziché assolvere l’imposta con il regime dell’inversione contabile, riceva una fattura cartacea con errato addebito dell’imposta nazionale dal fornitore non stabilito, ancorché identificato ai fini IVA in Italia (ipotesi sanzionata dall’art. 6, c. 9-bis.1 D.Lgs.18.12.1997, n. 471). In base a tale norma, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’ inversione contabile, l’imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore tramite l’addebito in fattura, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi dell’art. 19 e seguenti D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.  Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Tale disposizione non si applica ed il cessionario o committente è punito con la sanzione dal 90 al 180% dell’imposta quando l’applicazione dell’IVA nel modo ordinario, anziché mediante l’inversione contabile, è stata determinata da un intento di evasione o frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

Il soggetto nazionale dovrà compilare i campi nel file xml del tipo documento TD28, da inviare tramite il SdI, con le seguenti modalità:

  • <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana);
  • < CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano;
  • <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia;
  • <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia;
  • indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea.

La procedura suesposta trova conferma nella precedente Risposta dell’AE n. 501/2021, nella quale viene chiarito che: “….. se l’imposta è stata effettivamente assolta (seppur irregolarmente) dal prestatore……. il cessionario, fermo restando il diritto a detrazione, non ha l’onere di regolarizzare l’operazione, ma resta soggetto alla sanzione compresa tra 250 euro e 10.000, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n.472 del 1997…In tale evenienza resta per l’istante l’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni di cui si discute tramite esterometro…..”. Trattasi di una soluzione che l’AE propone in un ottica di semplificazione ma che costituisce, per il cessionario/committente che vi aderisce inviando il documento TD28, una sorta di comunicazione dell’irregolarità commessa e lo espone alla sanzione formale sopracitata, sempreché non sussista un intento di evasione o di frode soggetta a quella più elevata in misura percentuale.

In alternativa, si consiglia di chiedere al fornitore la correzione della fattura, con storno dell’imposta erroneamente addebitata ed assoggettamento dell’operazione al reverse charge, cui farà seguito l’invio al SdI del tipo documento “TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero” –  o “TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 Dpr 633/72.” Laddove ciò non risulti agevole o sia antieconomico a fronte di acquisti di scarsa rilevanza, è opportuno applicare comunque il reverse charge, come previsto dal citato art. 17, 2° comma Dpr 633/72, calcolando prudenzialmente l’imposta sul totale documento ricevuto, comprensivo dell’Iva nazionale, utilizzando i tipi documento TD17 e TD19 . Tale modalità risulta conforme a quanto espresso dall’AE nella Circolare n. 28 del 21 giugno 2021, ossia che il soggetto passivo di imposta stabilito deve procedere alla applicazione del reverse charge secondo le norme e la prassi nazionali, a prescindere dal comportamento adottato dal soggetto non residente.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva.

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