E-COMMERCE: REGIME OSS

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83 (di seguito il “Decreto”), il quale (i) ha introdotto il pacchetto di norme attuativo “VAT E- commerce Package” previsto dal legislatore comunitario e (ii) è entrato in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. Il Decreto si compone di dieci articoli che integrano e modificano le due principali fonti normative nazionali, ossia il Dpr 633/72 che disciplina l’IVA in generale e il D.L. 331/93 che regola le operazioni di acquisto e cessioni intracomunitarie di beni.

 

Le nuove disposizioni interessano in particolare le seguenti operazioni:

  • vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici  (TTE) verso consumatori privati comunitari;
  • le importazioni di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro.

 

Vendite a distanza intracomunitarie di beni verso soggetti privati comunitari  

 

Ai sensi del nuovo art. 38-bis del D.l. 331/93, per vendite a distanza  intracomunitarie di beni si intendono: “Le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o spedizione dei beni, a partire da uno Stato Membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del Dpr 633/72 (sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, comandi militari degli Stati Membri, ONU etc.), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti senza diritto alla detrazione; produttori agricoli in regime speciale; soggetti passivi sottoposti al regime del margine di beni usati; enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta)”. 

 

Disposizioni ante 1° luglio 2021

 

Fino al 30 giugno 2021 le vendite a distanza intracomunitarie di beni, tra cui sono ricomprese le operazioni di commercio elettronico indiretto, nelle quali la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso canali tradizionali, sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 lett. b) del D.L. 331/93, salvo che:

  • l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato Membro non abbia superato nell’anno precedente e non superi in quello in corso euro 100.000, ovvero l’eventuale minore importo stabilito dallo Stato di residenza del cliente privato consumatore (generalmente euro 35.000);
  • il cedente abbia optato per l’applicazione dell’imposta nello Stato Membro di destinazione.

 

Pertanto, fino all’ammontare di tali soglie fissate da ciascun Stato Membro, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono soggette ad Iva in Italia, analogamente alle operazioni nazionali, salvo l’opzione facoltativa per la tassazione nello Stato di destinazione.

 

Il superamento dei limiti implica per il cedente l’identificazione diretta, ossia l’apertura di una posizione IVA nello Stato Membro di arrivo delle merci, per ivi assolvere gli obblighi ai fini IVA e assoggettare ad imposta locale la cessione.

 

Disposizioni post 1° luglio 2021

 

Le nuove norme in vigore dal 1° luglio 2021 stabiliscono che le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono soggette ad IVA nello Stato Membro in cui è stabilito il cedente solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il cedente è stabilito o ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale in un solo Stato Membro;
  • il cedente effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni e spedisce o trasporta tali beni in uno Stato Membro diverso da quello in cui è stabilito;
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi TTE e delle vendite a distanza, non ha superato nell’anno precedente 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato;
  • il cedente non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato Membro; in tal caso l’opzione è comunicata all’Agenzia Entrate nella dichiarazione relativa all’anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni.

 

Nel caso in cui le suddette condizioni non siano soddisfatte, il cedente dovrà identificarsi ai fini Iva nello Stato Membro di destinazione dei beni, al fine di assolvere l’Iva in detto Stato  secondo l’aliquota propria dei beni ivi prevista.

 

 

Prestazioni di servizi TTE (commercio elettronico diretto)

 

Le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici sono le seguenti (Allegato I regolamento UE n. 282/2011):

  • la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • la fornitura di software e relativo aggiornamento;
  • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
  • la fornitura di musica, film, giochi, compresi quelli di sorte o di azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici e di intrattenimento;
  • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza.

 

Disposizioni  ante 1° luglio 2021

 

Le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a soggetti privati comunitari sono assoggettate ad imposta in Italia, ove concorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

  • il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati Membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, effettuate nell’anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non venga superato;
  • il prestatore non ha optato per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato Membro.

 

Ove non sussistano le predette condizioni,  il prestatore sarà tenuto ad aprire una posizione Iva in ciascun Stato Membro, nel quale sono stabiliti i consumatori finali destinatari dei servizi TTE, al fine di applicare l’Iva locale. Per evitare le relative complicazioni fiscali e amministrative, il prestatore può aderire allo sportello unico MOSS (Mini One Shop Stop).

Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi TTE a consumatori privati nella UE di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati Membri della UE in un unico Stato Membro (generalmente lo Stato Membro di stabilimento).

 

Disposizioni post 1° luglio 2021

 

Con una modifica all’art. 7-octies del Dpr 633/72, viene stabilito che la soglia di 10.000 euro, al superamento della quale scatta l’obbligo di identificazione diretta, comprende sia le prestazioni di servizi TTE che le vendite a distanza intracomunitarie di beni.

 

Regime OSS dal 1° luglio 2021

 

I soggetti passivi di imposta tenuti all’identificazione diretta in altri Stati Membri per le prestazioni di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono optare per  lo sportello unico OSS.

 

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materie di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi  consumatori finali nella UE, consentendo loro di:

  • registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti in tutti gli altri 26 Stati Membri;
  • dichiarare l’IVA tramite un’unica dichiarazione elettronica OSS Iva ed effettuare un unico pagamento dell’Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
  • collaborare con l’amministrazione fiscale dello Stato Membro nel quale sono registrati per l’OSS e in un’unica lingua, anche se le vendite avvengono in tutta l’UE.

 

L’opzione facoltativa al regime OSS comporta, una volta esercitata:

  • l’obbligo di assolvere gli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto tramite sportello unico sia per le prestazioni di servizi TTE che per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, non potendo scegliere tale modalità solo per le prestazioni e non anche per le vendite o viceversa;
  • l’inclusione in tale regime anche delle prestazioni diverse dai servizi TTE, territorialmente rilevanti nello Stato Membro del committente privato comunitario. Tali prestazioni di servizi, tuttavia, non sono considerate al fine della determinazione del limite di 10.000 euro;
  • l’indetraibilità dell’imposta relativa agli acquisti e importazioni relativi alle operazioni rientranti nel regime OSS. Il soggetto passivo può esercitare il diritto alla detrazione relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni effettuati nel territorio dello Stato, qualora spettante ai sensi dell’art. 19, e seguenti, del Dpr 633/72, dall’ammontare dell’imposta applicata alle operazioni effettuate nell’ambito delle attività non assoggettate al regime speciale svolte dal soggetto passivo stesso;
  • l’esonero degli adempimenti di cui al titolo II del Dpr 633/72 (certificazione dei corrispettivi, registrazione, liquidazione). Qualora si opti per l’emissione della fattura, si applicano le disposizioni di cui agli art. 21 e seguenti del Dpr 633/72.

I soggetti che aderiscono al regime OSS sono tenuti ad inviare on line una dichiarazione Iva all’Agenzia delle Entrate, anche in mancanza di operazioni, attraverso il portale OSS. La dichiarazione Iva ha cadenza trimestrale:

  • 30 aprile per il trimestre che termina il 31 marzo;
  • 31 luglio per il trimestre che termina il 30 giugno;
  • 31 ottobre per il trimestre che termina il 30 settembre;
  • 31 gennaio per il trimestre che termina il 31 dicembre.

 

Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento on line dell’imposta sul valore aggiunto in base alla dichiarazione medesima.

 

La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di consumo, differenziate in ragione dell’aliquota applicata.

La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata  la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi di imposta successivi, indicando il pertinente Stato Membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

 

Sono previste sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Iva o violazioni inerenti il suo contenuto, nonché in caso di richiesta di registrazione al portale OSS o comunicazioni inerenti con indicazioni incomplete o inesatte.

 

Il soggetto passivo viene escluso dal regime speciale OSS se ricorre una delle seguenti condizioni:

  • comunica di non effettuare più le attività rientranti in detto regime;
  • si può altrimenti presumere che dette attività siano cessate;
  • non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
  • persiste nel non osservare le norme relative al predetto regime.

Gli operatori che si avvalgono del regime OSS devono conservare la documentazione comprovante le operazioni dichiarate fino alla fine del decimo anno successivo a quello dell’effettuazione delle medesime. La suddetta documentazione deve essere presentata in formato elettronico, in struttura xml, entro 30 giorni dalla richiesta all’Amministrazione fiscale del proprio Paese che successivamente provvederà ad inoltrarla allo Stato Membro interessato, ove le operazioni sono state effettuate, e deve contenere:

  • informazioni di carattere generale relative al contribuente;
  • l’elenco dei clienti;
  • l’elenco delle fatture/operazioni di vendita;
  • l’elenco dei documenti e delle operazioni di trasporto.

Tali informazioni devono risultare da registri tenuti conformemente agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della Direttiva 2006/112/CE.

 

I soggetti passivi residenti che intendono aderire al regime “OSS UE” devono effettuare la registrazione on line utilizzando le funzionalità telematiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it.   

 

I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.

 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva.

 

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