| E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. 25 maggio 2021 n. 83 (di seguito il “Decreto”), il quale (i) ha introdotto il pacchetto di norme attuativo “VAT E- commerce Package” previsto dal legislatore comunitario e (ii) è entrato in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. Il Decreto si compone di dieci articoli che integrano e modificano le due principali fonti normative nazionali, ossia il Dpr 633/72 che disciplina l’IVA in generale e il D.L. 331/93 che regola le operazioni di acquisto e cessioni intracomunitarie di beni.
Le nuove disposizioni interessano in particolare le seguenti operazioni:
Vendite a distanza intracomunitarie di beni verso soggetti privati comunitari
Ai sensi del nuovo art. 38-bis del D.l. 331/93, per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono: “Le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o spedizione dei beni, a partire da uno Stato Membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del Dpr 633/72 (sedi e rappresentanti diplomatici e consolari, comandi militari degli Stati Membri, ONU etc.), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa (soggetti passivi che effettuano esclusivamente operazioni esenti senza diritto alla detrazione; produttori agricoli in regime speciale; soggetti passivi sottoposti al regime del margine di beni usati; enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta)”.
Disposizioni ante 1° luglio 2021
Fino al 30 giugno 2021 le vendite a distanza intracomunitarie di beni, tra cui sono ricomprese le operazioni di commercio elettronico indiretto, nelle quali la cessione giuridica del bene e la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfezionano per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso canali tradizionali, sono considerate cessioni intracomunitarie ai sensi dell’art. 41 lett. b) del D.L. 331/93, salvo che:
Pertanto, fino all’ammontare di tali soglie fissate da ciascun Stato Membro, le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono soggette ad Iva in Italia, analogamente alle operazioni nazionali, salvo l’opzione facoltativa per la tassazione nello Stato di destinazione.
Il superamento dei limiti implica per il cedente l’identificazione diretta, ossia l’apertura di una posizione IVA nello Stato Membro di arrivo delle merci, per ivi assolvere gli obblighi ai fini IVA e assoggettare ad imposta locale la cessione.
Disposizioni post 1° luglio 2021
Le nuove norme in vigore dal 1° luglio 2021 stabiliscono che le vendite a distanza intracomunitarie di beni sono soggette ad IVA nello Stato Membro in cui è stabilito il cedente solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Nel caso in cui le suddette condizioni non siano soddisfatte, il cedente dovrà identificarsi ai fini Iva nello Stato Membro di destinazione dei beni, al fine di assolvere l’Iva in detto Stato secondo l’aliquota propria dei beni ivi prevista.
Prestazioni di servizi TTE (commercio elettronico diretto)
Le principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici sono le seguenti (Allegato I regolamento UE n. 282/2011):
Disposizioni ante 1° luglio 2021
Le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a soggetti privati comunitari sono assoggettate ad imposta in Italia, ove concorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
Ove non sussistano le predette condizioni, il prestatore sarà tenuto ad aprire una posizione Iva in ciascun Stato Membro, nel quale sono stabiliti i consumatori finali destinatari dei servizi TTE, al fine di applicare l’Iva locale. Per evitare le relative complicazioni fiscali e amministrative, il prestatore può aderire allo sportello unico MOSS (Mini One Shop Stop). Il mini sportello unico (MOSS) è un sistema elettronico che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi TTE a consumatori privati nella UE di dichiarare e versare l’IVA dovuta in tutti gli Stati Membri della UE in un unico Stato Membro (generalmente lo Stato Membro di stabilimento).
Disposizioni post 1° luglio 2021
Con una modifica all’art. 7-octies del Dpr 633/72, viene stabilito che la soglia di 10.000 euro, al superamento della quale scatta l’obbligo di identificazione diretta, comprende sia le prestazioni di servizi TTE che le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Regime OSS dal 1° luglio 2021
I soggetti passivi di imposta tenuti all’identificazione diretta in altri Stati Membri per le prestazioni di servizi TTE e le vendite a distanza intracomunitarie di beni possono optare per lo sportello unico OSS.
Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materie di Iva per le imprese che vendono beni e forniscono servizi consumatori finali nella UE, consentendo loro di:
L’opzione facoltativa al regime OSS comporta, una volta esercitata:
I soggetti che aderiscono al regime OSS sono tenuti ad inviare on line una dichiarazione Iva all’Agenzia delle Entrate, anche in mancanza di operazioni, attraverso il portale OSS. La dichiarazione Iva ha cadenza trimestrale:
Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento on line dell’imposta sul valore aggiunto in base alla dichiarazione medesima.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle operazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato Membro di consumo, differenziate in ragione dell’aliquota applicata. La dichiarazione può essere modificata entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi di imposta successivi, indicando il pertinente Stato Membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.
Sono previste sanzioni in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Iva o violazioni inerenti il suo contenuto, nonché in caso di richiesta di registrazione al portale OSS o comunicazioni inerenti con indicazioni incomplete o inesatte.
Il soggetto passivo viene escluso dal regime speciale OSS se ricorre una delle seguenti condizioni:
Gli operatori che si avvalgono del regime OSS devono conservare la documentazione comprovante le operazioni dichiarate fino alla fine del decimo anno successivo a quello dell’effettuazione delle medesime. La suddetta documentazione deve essere presentata in formato elettronico, in struttura xml, entro 30 giorni dalla richiesta all’Amministrazione fiscale del proprio Paese che successivamente provvederà ad inoltrarla allo Stato Membro interessato, ove le operazioni sono state effettuate, e deve contenere:
Tali informazioni devono risultare da registri tenuti conformemente agli articoli 369, 369 duodecies e 369 quinvicies della Direttiva 2006/112/CE.
I soggetti passivi residenti che intendono aderire al regime “OSS UE” devono effettuare la registrazione on line utilizzando le funzionalità telematiche predisposte dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it.
I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021 saranno automaticamente registrati al nuovo sistema OSS a partire dal 1° luglio 2021.
Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione Iva. |