Si trasmette il testo del DPCM dell’8 marzo 2020 (di seguito il “Decreto”, di cui v. allegato), contenente ulteriori misure finalizzate al contrasto della diffusione del Coronavirus con particolare riguardo agli ambiti territoriali di maggiore criticità.
Le disposizioni introdotte dal Decreto sono in vigore dall’8 marzo ed efficaci sino alla data del 3 aprile 2020.
Tra le nuove norme preme, in particolare, richiamare l’attenzione sui seguenti punti:
- l’inclusione, tra le aree sottoposte a particolari limitazioni, della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, in un’unica zona che potremmo definire “arancione”, in quanto, nei Comuni che precedentemente erano stati identificati come “zona rossa”, erano anche state chiuse le attività economiche, mentre ciò non viene disposto dal Decreto, con la conseguenza che le attività economiche sono aperte e possono svolgere la loro attività nei limiti previsti dal Decreto;
- necessità di evitare gli spostamenti all’interno della suddetta zona, essendo, comunque, consentiti i movimenti per recarsi al lavoro e rincasare (art. 1 lett. a);
- raccomandazione, rivolta ai datori di lavoro, di promuovere periodi di congedo ordinario e di ferie per i lavoratori dipendenti, fatta salva la possibilità di ricorrere al lavoro agile (art. 1 lett. e);
- sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza (art. 1 lett. h). L’inciso in esame, per la sua collocazione sistematica, potrebbe riferirsi solo ai servizi educativi e alle attività didattico-formative previste nella lettera h), ma su ciò occorrerà verificare le successive interpretazioni che verranno diramate in ordine al contenuto del Decreto;
- in tutti i casi possibili, le riunioni devono tenersi con modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza in atto (art. 1 lett. q);
- chiusura parziale delle medie e grandi strutture di vendita nelle giornate festive e prefestive e apertura con particolari precauzioni enunciate, in dettaglio, nel Decreto negli altri giorni (art. 1 lett. r);
- applicabilità a tutto il territorio nazionale delle disposizioni che favoriscono il ricorso al lavoro agile (art. 2 lett. r);
- applicabilità ai datori di lavoro di tutto il territorio nazionale della raccomandazione di promuovere periodi di congedo ordinario e di ferie per i lavoratori dipendenti (art. 2 lett. s).
Considerando che tra le motivazioni che legittimano gli spostamenti delle persone vi sono le “comprovate esigenze lavorative” si suggerisce di rilasciare ai lavoratori dipendenti una dichiarazione del datore di lavoro secondo lo schema qui allegato.
Si ribadisce l’opportunità che per tutte le misure assunte dall’azienda per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori siano adeguatamente coinvolti tutti i soggetti che si occupano di sicurezza sul lavoro (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).