Si trasmette il testo del DPCM del 22 marzo 2020 (di seguito il “Decreto”, di cui v. allegato), che introduce ulteriori restrizioni (finalizzate al contrasto della diffusione del Coronavirus sull’intero territorio nazionale) con particolare riguardo allo svolgimento delle attività produttive.
Le disposizioni introdotte dal Decreto sono in vigore dal 23 marzo 2020 ed efficaci sino al 3 aprile 2020.
Di seguito si riporta una sintesi del relativo contenuto.
1) Sospensione attività produttive
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali.
Fanno eccezione:
- le attività c.d. essenziali indicate nell’allegato 1 al Decreto (cui si raccomanda di prestare particolare attenzione);
- le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- le attività professionali, per le quali restano ferme le previsioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivazione del lavoro agile e delle ferie, sospensione delle attività non indispensabili e assunzione di protocolli anti-contagio);
- le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva;
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali, di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
2) Utilizzo lavoro agile per attività sospese
Il Decreto precisa che le attività produttive sospese potranno comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3) Termine 25 marzo per attività necessarie a chiusura
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del Decreto potranno rimanere aperte fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Si evidenzia che lo Studio ha già verificato la situazione di ciascuna impresa relativamente agli obblighi di sospensione dell’attività.
Per l’assistenza e le verifiche del caso, potrete dunque rivolgervi alla vostra persona di riferimento per il bilancio o conto economico.