Si trasmette il testo del DPCM dell’11 marzo 2020 (di seguito il “Decreto”, di cui v. allegato), che dispone ulteriori restrizioni (finalizzate al contrasto della diffusione del Coronavirus sull’intero territorio nazionale) con particolare riguardo all’esercizio delle attività commerciali.
Le disposizioni introdotte dal Decreto sono in vigore dalla data odierna ed efficaci sino al 25 marzo 2020.
Di seguito si riporta una sintesi del relativo contenuto.
1) Attività commerciali sospese
Sono sospese:
- tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, che della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering che siano in grado di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, nonché delle consegne a domicilio;
- le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 2.
2) Attività commerciali aperte
Restano aperti, con il rispetto delle già note regole di igiene e distanziamento tra le persone:
- le rivendite di generi alimentari;
- le farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai;
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi, pompe di benzina, idraulici, meccanici, artigiani;
- l’attività del settore agricolo, zootecnico e di trasformazione agroalimentare;
- le altre tipologie di esercizi commerciali individuati negli allegati 1 e 2 del Decreto (cui si raccomanda di prestare particolare attenzione).
3) Disposizioni per le attività produttive e professionali
Con riferimento alle attività produttive e a quelle professionali il Decreto pone le seguenti raccomandazioni:
- massimo ricorso da parte delle imprese allo smart working;
- incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio adottando, eventualmente, gli strumenti di protezione individuale;
- incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
4) Disposizioni per le sole attività produttive
Il Decreto raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti nonché contingentato l’accesso agli spazi comuni.