Al fine di limitare la diffusione del contagio del Coronavirus è stato emanato il DPCM 1 marzo 2020 (“Decreto”), pubblicato sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 (allegato alla presente).
Le disposizioni introdotte dal Decreto entrano in vigore dalla data odierna e sono efficaci fino all’8 marzo 2020.
Tra le nuove norme vengono individuati specifici obblighi per le imprese.
In particolare, con riguardo alle zone di cui all’allegato 2 del Decreto (Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Province di Pesaro – Urbino e Savona), si prevede che:
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub possa avvenire a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle altre attività commerciali sia condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- nello svolgimento di incontri o riunioni, debbano essere privilegiate le modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Nelle Province di cui all’allegato 3 del Decreto (Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona) si prevede altresì la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
Su tutto il territorio nazionale si applicano:
- le misure di prevenzione di cui all’allegato 4 del Decreto e, precisamente:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
- la modalità di lavoro agile può essere adottata, da parte dei datori di lavoro con riguardo ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto delle disposizioni previste per questa forma di lavoro ma senza necessità di accordo individuale. Gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.
Si raccomanda a tutti i datori di lavoro di implementare le misure di prevenzione e contenimento attuandole all’interno delle proprie strutture organizzative.
Infatti, come previsto dall’art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha obbligo di garantire l’integrità fisica dei propri lavoratori e di far sì che l’ambiente di lavoro sia salubre ed esente da rischi. Tra i rischi rientra anche l’esposizione a rischio biologico.
Il datore di lavoro è tenuto non solo ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla legge e dalle disposizioni emanate dalle Autorità Pubbliche ma, altresì, a diramare quelle direttive ed accorgimenti che, nel caso concreto, si rendano necessari ed opportuni secondo la specificità della singola attività economica.
Tra le misure che dovrebbero essere valutate rientrano anche quelle relative alla necessità di evitare la formazione di luoghi affollati e limitare l’accesso in azienda del personale non dipendente.
Le disposizioni del datore di lavoro dovranno essere adeguatamente formalizzate e si dovrà tenere evidenza dell’avvenuta consegna delle stesse ai lavoratori e alle persone che vengono in contatto con l’azienda.