La Legge di Bilancio per l’anno 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha ha stabilito che gli amministratori di imprese costituite in forma societaria devono comunicare un proprio domicilio digitale (casella PEC) al Registro Imprese.
Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha fornito le prime indicazioni per l’applicazione della nuova disposizione normativa.
Di seguito si riporta una sintesi di tale nota e taluni suggerimenti operativi.
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1. SOGGETTI OBBLIGATI.
- Imprese: sono tenute all’adempimento le società di capitali, le società di persone, le società semplici agricole e le reti di impresa. Restano esclusi le società semplici non agricole, i consorzi e le società consortili, nonché tutti gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non finalizzati allo svolgimento di attività d’impresa.
- Amministratori: l’obbligo riguarda tutti gli amministratori (sia persone fisiche che persone giuridiche), inclusi i liquidatori.
2. INDIRIZZO PEC DELL’AMMINISTRATORE.
- Distinzione: l’indirizzo PEC dell’amministratore deve essere diverso da quello dell’impresa.
- Pluralità di incarichi: un amministratore può utilizzare lo stesso indirizzo PEC per più società in cui ricopre cariche, oppure può scegliere indirizzi PEC differenti per ciascuna di esse.
- Adeguamento per comunicazioni pregresse: le imprese che avessero già comunicato il medesimo indirizzo PEC sia per la società che per l’amministratore dovranno provvedere alla comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore entro il 30 giugno 2025.
3. TERMINI E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO IMPRESE.
- Imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025: l’adempimento dovrà essere perfezionato entro il 30 giugno 2025.
- Nomina o rinnovo amministratore: nel caso di modifiche dell’organo di amministrazione prima del termine sopra indicato, la comunicazione dell’indirizzo PEC dovrà essere effettuata in occasione, e nella medesima pratica, della prima iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’incarico di amministratore e/o liquidatore. Diversamente, fino a quando la comunicazione PEC non sarà effettuata e comunque, nella fase transitoria, non oltre il 30 giugno 2025, la pratica sarà sospesa.
- Imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025: l’indirizzo PEC dell’amministratore dovrà essere comunicato al momento del deposito della pratica di iscrizione dell’impresa. La mancata comunicazione comporterà la sospensione dell’iscrizione.
4. DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO.
- Le comunicazioni e le variazioni relative ai soli indirizzi PEC sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria.
- Qualora la comunicazione o variazione dell’indirizzo PEC sia presentata contestualmente alla nomina o al rinnovo della carica, saranno invece dovuti gli ordinari diritti di segreteria.
5. SANZIONI.
- Sebbene la norma non preveda sanzioni specifiche, la nota del MIMIT richiama l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 2630 del Codice Civile per l’omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi presso il Registro delle Imprese (sanzione minima di 103 euro e massima di 1.032 euro).
- È prevista una riduzione di un terzo della sanzione qualora l’adempimento venga eseguito entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine.
6. ATTIVAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC.
Per la richiesta dell’indirizzo PEC, per la quale vorrete provvedere direttamente, occorre rivolgersi ad uno dei Gestori ufficiali autorizzati dall’AgID, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, tra i quali segnaliamo:
- InfoCert Spa
- Aruba PEC Spa
- Namirial Spa
- Poste Italiane Spa
- L’elenco completo dei gestori PEC è reperibile QUI.
L’utente dovrà accedere al portale del gestore prescelto nonché seguire le istruzioni e la procedura guidata per l’acquisto e l’attivazione della PEC.
Raccomandiamo di richiedere, altresì, il servizio aggiuntivo di conservazione digitale a norma. Questa opzione garantisce nel tempo la validità legale dei messaggi PEC, archiviandoli in conformità alle normative vigenti e così assicurando la loro futura reperibilità e valore probatorio.
7. MONITORAGGIO PEC.
Si ricorda l’importanza di monitorare costantemente la casella PEC e di assicurarne il rinnovo puntuale per evitare problemi nella ricezione di comunicazioni ufficiali. È fondamentale controllare regolarmente e con attenzione la presenza di messaggi certificati e la relativa data di ricezione, soprattutto in caso di notifiche da parte della Pubblica Amministrazione. In tali circostanze, scadenze e termini iniziano a decorrere indipendentemente dalla lettura della PEC.
8. COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC AL REGISTRO IMPRESE.
Dopo l’attivazione dell’indirizzo PEC con il servizio di conservazione a norma, è necessario comunicare il domicilio digitale al Registro Imprese mediante il servizio web delle Camere di Commercio “DIRE”, previa sottoscrizione di apposito contratto per l’utilizzo del servizio di sportello telematico per l’accesso al Registro Imprese “Telemaco”.
L’istanza deve essere sottoscritta con firma digitale.
Qualora intendiate incaricare lo scrivente Studio per la comunicazione al Registro Imprese, vi chiediamo di manifestare tale volontà inviando un’e-mail all’indirizzo pratiche@studiomorandi.it al più presto ed in ogni caso entro il 15 maggio 2025, fornendo, altresì, nella medesima e-mail, l’indirizzo PEC attivato per ciascuno dei componenti dell’organo di amministrazione. In caso contrario, si riterrà che l’adempimento venga eseguito direttamente da voi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti vorrete cortesemente scrivere, dettagliandone il quesito, all’indirizzo pratiche@studiomorandi.it.