DISTRIBUZIONE UTILI PRODOTTI SINO AL 2017 – Termine regime transitorio di favore al 31 dicembre 2022

Nell’ambito dell’esercizio in corso, le società di capitali che dispongono di riserve da utili formatesi in anni precedenti sono chiamate ad effettuare un’attenta pianificazione fiscale in ordine alla distribuzione di dette riserve, in particolar modo, a favore dei soci persone fisiche, residenti in Italia, che detengono partecipazioni qualificate al di fuori dell’esercizio di impresa.

Infatti il 2022 è l’ultimo anno in cui detta categoria di soggetti (soci persone fisiche residenti in Italia titolari di partecipazioni qualificate al di fuori dell’esercizio dell’impresa) può beneficiare del regime transitorio (più favorevole di quello vigente dal 1° gennaio 2018) di tassazione dei dividendi formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Come noto, dal 1° gennaio 2018 il regime di tassazione dei dividendi percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa da persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate”, è stato equiparato a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni “non qualificate”, applicandosi, in entrambe le casistiche, la ritenuta del 26% sull’intero importo dei dividendi percepiti (cfr. art. 1, commi 999 e ss., della legge n. 205 del 2017), con la dovuta eccezione degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata che concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del socio a meno che non siano già stati tassati per trasparenza ovvero sia dimostrabile che, dalla partecipazione, non si sia conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Paesi a fiscalità privilegiata.

Il comma 1006 della legge n. 205/2017, tuttavia, reca un regime transitorio in base al quale «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017».

Di guisa che tali utili, anziché essere soggetti alla ritenuta d’imposta secca del 26% prevista dal regime vigente, continuano (per i soci persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate non in qualità di imprenditori) ad essere dichiarati nel quadro RL del modello Redditi nelle seguenti specifiche percentuali, a seconda della data di formazione degli utili:

  • gli utili prodotti dalla società che eroga i dividendi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento;
  • per quelli prodotti dal 1° gennaio 2008 fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, la misura è elevata al 49,72 per cento;
  • per quelli dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, la misura è elevata al 58,14 per cento.

In buona sostanza, dunque, le riserve da utili formatesi sino al 2017 scontano un regime di tassazione mediamente più favorevole nel caso in cui ne venga deliberata la distribuzione entro il 2022 (ossia: carico fiscale che varia a seconda della data di formazione degli utili, come da scaletta di cui sopra) anziché negli esercizi successivi (ovvero: tassazione con imposta sostitutiva del 26%), occorrendo, tuttavia, pur sempre tenersi conto, tra i vari fattori che possono far propendere anche per non deliberare la distribuzione, del relativo impatto potenziale sulla base di calcolo dell’aiuto alla crescita economica (c.d. Super ACE) (atteso che la distribuzione potrebbe generare l’azzeramento o la riduzione del beneficio in parola eventualmente fruito per l’esercizio 2021).

Per eventuali maggiori informazioni e/o chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione del bilancio.

 

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