DISTACCO DEL PERSONALE – NUOVO REGIME IVA DAL 1° GENNAIO 2025

Con l’articolo 16–ter del Decreto Legge 16 settembre 2024 n. 131, c.d. “Decreto salva infrazioni”, inserito dalla Legge n. 166 di conversione del decreto stesso e recante “disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2024, è stato eliminato definitivamente il regime di irrilevanza Iva dei prestiti o distacchi di personale, previsto dall’art. 8, comma 35, della Legge 67/1988, nei quali l’impresa distaccataria rimborsa al datore di lavoro il solo costo dei medesimi lavoratori.

La modifica normativa è stata dettata dalla necessità di uniformare l’ordinamento nazionale all’interpretazione della Corte di giustizia UE espressa nella pronuncia “San Domenico Vetraria (causa C-94/19)”, secondo la quale “è incompatibile con la direttiva Iva una norma nazionale in base alla quale non sono ritenuti rilevanti, sotto il profilo Iva, i prestiti o i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente”.

Il suddetto principio è stato ribadito recentemente dalla Cassazione nell’ordinanza n. 22700 del 12 agosto 2024, nella quale è stato affermato che le operazioni di distacco devono ritenersi soggette all’Iva tutte le volte in cui sia” ravvisabile un nesso di corrispettività tra il servizio reso e la somma ricevuta, anche in mancanza di lucratività, sicché è irrilevante l’importo del corrispettivo, ossia che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione”, rinviando la controversia al giudice di merito per accertare “se il pagamento da parte della contribuente degli importi fatturati (…) costituiva una condizione per il distacco del personale e se gli importi pagati rappresentavano solo il corrispettivo del distacco”.

L’articolo 16-ter sopra citato prevede, dunque, l’abrogazione totale dell’articolo 8, comma 35, della Legge 67/1988, per i prestiti ed i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Ne deriva, pertanto, che le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al costo del dipendente medesimo sostenuto da quest’ultima) saranno imponibili ad Iva con aliquota ordinaria del 22%. 

Per i contratti precedenti al 1° gennaio 2025 resta confermata, quale sia stata, la scelta adottata dalle parti. Come indicato anche nel dossier del Senato, infatti, in ossequio al principio del legittimo affidamento, sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti anteriormente alla data indicata: “sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente”.

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, potrete contattare la vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.

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