Dichiarazioni d’intento – Semplificazioni D.L. N. 34/2019

Gli esportatori abituali che intendano acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA sono obbligati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020.

A seguito delle semplificazioni introdotte dal D.L. n. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), è stato soppresso l’obbligo da parte dell’esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.  A tal fine, con il medesimo Provvedimento, sono state dettate le disposizioni concernenti le modalità attraverso cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.

Restano a carico dei fornitori degli esportatori abituali i seguiti obblighi:

  • indicazione degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento sulle fatture emesse senza applicazione dell’Iva;
  • riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento prima dell’effettuazione delle cessioni di beni  o prestazioni di servizi senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, 1° comma lett. c), del DPR 633/72. La violazione di tale adempimento è punita con una sanzione amministrativa dal 100% al 200%  dell’imposta.

E’ stato invece eliminato l’adempimento, sia per l’esportatore abituale che per il fornitore, di numerare progressivamente e annotare le dichiarazioni di intento (emesse e ricevute) in appositi registri.

Si ricorda, inoltre, che:

  • l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto legittimo il comportamento del fornitore che, indipendentemente dalla dichiarazione di intento in essere, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, emette fattura con Iva, con il consenso dell’esportatore abituale (acquisito preventivamente o anche successivamente),  salvo ovviamente i casi in cui si possa configurare una fattispecie abusiva;
  • è possibile indicare sulla dichiarazione di intento un importo potenziale anche più elevato di quello che si presume di realizzare con il singolo fornitore, al fine di ridurre i controlli relativamente agli acquisti per singolo fornitore, senza tuttavia compromettere l’ordinaria verifica cumulativa degli acquisti via via effettuati che non devono eccedere il plafond disponibile;
  • le fatture con importi non imponibili, esenti o non soggette ad IVA di ammontare superiore a euro 77,47 sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Per poter effettuare dal 1° gennaio 2021 gli acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva, si consiglia di eseguire la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento nonchè il relativo invio al fornitore entro il corrente mese di dicembre.

Qualora intendiate affidare allo Studio l’adempimento della presentazione telematica, vorrete, cortesemente, far pervenire la vostra richiesta all’indirizzo telematici@studiomorandi.it entro e non oltre il 14 dicembre 2020 unitamente alle dichiarazioni di intento emesse.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.

 

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