Dichiarazioni d’intento – novità 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, entreranno in vigore importanti semplificazioni per i c.d. “esportatori abituali” (e loro fornitori) relativamente alla disciplina delle dichiarazioni d’intento.

Le ha introdotte l’art. 12-septies del D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58 e modificativo dell’art. 1, co. 1, lett. c) del D.L. 746/1983.

Il testo di legge sopra citato ha, infatti

  • da una parte, abolito l’obbligo di:
  1. consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  2. numerare progressivamente e annotare le dichiarazioni d’intento (emesse e ricevute) in appositi registri;
  3. indicare i dati di quelle ricevute nella dichiarazione annuale Iva (quadro VI);
  • dall’altra, modificato la normativa vigente nel senso di prevedere che la singola dichiarazione di intento possa essere utilizzata anche per una serie di operazioni doganali di importazione, sino a concorrenza di un determinato ammontare, così come chiarito dalla R.M. dell’Agenzia delle Entrate n. 38/E del 13 aprile 2015.

Pertanto, in forza delle nuove disposizioni, il procedimento per potersi avvalere della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva risulterà articolato nei seguenti adempimenti:

  • trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte dell’esportatore abituale, della dichiarazione d’intento redatta in conformità al modello approvato;
  • rilascio della ricevuta di trasmissione da parte dell’Agenzia delle Entrate con indicazione del protocollo di ricezione;
  • indicazione, da parte dei fornitori degli esportatori abituali, degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento sulle fatture emesse senza l’applicazione dell’Iva…

…dal quale ultimo adempimento si evince la necessità che l’esportatore abituale comunichi al proprio fornitore l’avvenuta trasmissione della dichiarazione inoltrandogli – quantomeno – copia della relativa ricevuta di invio telematico.

Infine, il Decreto crescita introduce una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, in luogo della precedente in misura fissa, nel caso in cui il cedente o prestatore effettui cessioni o prestazioni senza l’applicazione dell’Iva senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.

Sospensione a “singhiozzo” della dichiarazione di intento.

Richiamando integralmente quanto già fatto rilevare nella Newsletter n. 32/2018, si evidenzia che Assonime, nella sua Circolare n. 20/2018, a seguito di consulenza giuridica dell’11 luglio 2018, ha riportato importanti chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate in merito al dubbio interpretativo concernente il caso in cui l’esportatore abituale abbia inviato la dichiarazione di intento al fornitore e successivamente comunichi allo stesso, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti o limitatamente ad alcune di esse, di non volersi avvalere di tale facoltà, oppure, indipendentemente da una previa autorizzazione, il cliente provveda al pagamento di una fattura emessa dal fornitore con assoggettamento ad IVA, senza quindi applicare la dichiarazione d’intento. L’Agenzia ha riconosciuto che tale comportamento sia legittimo e quindi, non suscettibile di alcuna sanzione, salvi ovviamente i casi in cui si configuri una fattispecie abusiva. Non è preclusa, di conseguenza, la detrazione dell’IVA esposta in fattura.

Si ricorda, inoltre, che :

  • è possibile indicare sulla dichiarazione di intento un importo potenziale anche più elevato di quello che si presume di realizzare con il singolo fornitore, al fine di ridurre i controlli relativamente agli acquisti per singolo fornitore, senza tuttavia compromettere l’ordinaria verifica cumulativa degli acquisti via via effettuati che non devono eccedere il plafond disponibile;
  • le fatture con importi non imponibili, esenti o non soggette di ammontare superiore a euro 77,47 sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 2 euro.

Per poter effettuare dal 1° gennaio 2020 gli acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva, si consiglia di eseguire la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento e l’invio al fornitore entro il corrente mese di dicembre.

Qualora intendiate affidare allo Studio l’adempimento della presentazione telematica, vorrete, cortesemente, far pervenire la vostra richiesta all’indirizzo telematici@studiomorandi.it entro e non oltre il 13 dicembre 2019 unitamente alle dichiarazioni di intento emesse.

Per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA.

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