Gli esportatori abituali che intendano acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA sono obbligati a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento Prot. n. 96911/2020 del 27 febbraio 2020. L’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore, consultabili tramite “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia medesima, al fine di consentire a questi ultimi di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta. I fornitori degli esportatori abituali devono ottemperare ai seguiti obblighi:
Si ricorda, inoltre, che:
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 293390 del 28 ottobre 2021, recante l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali, sono state impartite le istruzioni per la compilazione degli estremi della dichiarazione d’intento nel blocco “AltriDatiGestionali” del file xml della fattura elettronica. In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
L’eventuale mancato utilizzo dei campi indicati potrebbe generare uno scarto della fattura elettronica, in quanto impedisce a SdI l’attivazione delle procedure di controllo automatico sugli stessi. Il fornitore che riporta un protocollo errato della lettera di intento è passibile della sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). Infatti, si tratta di una violazione che, di per sé, non incide sulla corretta liquidazione del tributo ma può recare pregiudizio all’azione di controllo dell’AE. Si ritiene opportuno che anche il cliente verifichi l’inserimento del protocollo corretto, considerando che potrebbe essere coinvolto sotto il profilo sanzionatorio, per l’omessa regolarizzazione della fattura, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa, in base all’art. 6, comma 8, del D.lgs 471/1997 (sanzione 250 euro). Per poter effettuare gli acquisti di beni e servizi in regime di non imponibilità IVA, si consiglia di eseguire la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento nonchè il relativo invio al fornitore entro il corrente mese di dicembre. Qualora intendiate affidare allo Studio l’adempimento della presentazione telematica, vorrete, cortesemente, far pervenire la vostra richiesta all’indirizzo telematici@studiomorandi.it entro e non oltre il 15 dicembre 2023 unitamente alle dichiarazioni di intento emesse. *** Per eventuali ulteriori chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento per l’elaborazione della dichiarazione IVA. |
DICHIARAZIONI D’INTENTO – Campo di riferimento in fattura per riporto estremi
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