Dal 2025 il bonus ristrutturazioni è entrato in una nuova fase, caratterizzata da aliquote differenziate a seconda della tipologia di immobile interessato dagli interventi:
- detrazione del 50% (con limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro) per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- detrazione del 36% (con limite massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro) negli altri casi in cui l’agevolazione risulta spettante.
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato tali condizioni fino al 31 dicembre 2026.
A partire dal 1° gennaio 2027, invece, la detrazione sarà riconosciuta:
- nella misura del 36% per gli interventi effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- nella misura del 30% negli altri casi in cui spetta l’agevolazione.
Questa nuova fase dei bonus edilizi ha sollevato diversi dubbi interpretativi, in particolare con riferimento al diritto ad applicare l’aliquota maggiorata del 50% per le abitazioni principali.
Di seguito si riportano i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul punto.
Titolarità dell’immobile
La detrazione maggiorata spetta solo a chi è proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento (es. usufrutto) all’inizio dei lavori o al momento della spesa.
Familiari conviventi, locatari e comodatari
Pur potendo sostenere le spese, non possono accedere al 50%. Per loro resta la detrazione ordinaria del 36%.
Abitazione principale al temine dei lavori
La detrazione al 50% è riconosciuta anche se l’immobile diventa abitazione principale solo al termine dei lavori
Cambio di destinazione negli anni successivi
Se l’immobile non è più abitazione principale negli anni di fruizione, il contribuente continua a beneficiare della detrazione maggiorata.
Eccezione per abitazione principale del familiare
La maggiorazione spetta anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare, purchè il contribuente non possieda un’altra propria abitazione principale
Limite di reddito dal 2025 – Art. 16-ter TUIR
Dal 2025 le detrazioni Irpef, incluse quelle per ristrutturazioni, sono soggette al nuovo meccanismo dell’Art. 16-ter TUIR applicabile ai contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 75.000. Questo limite può ridurre l’importo detraibile in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare.
