Decreto Cura Italia – Congedi parentali

Il Decreto-Legge “Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18 (in avanti il “Decreto” – di cui alla precedente Newsletter n. 34/2020) ha introdotto diverse misure finalizzate a sostenere il reddito di lavoratori dipendenti e famiglie, a seguito delle restrizioni adottate dal Governo per il contenimento della pandemia da Coronavirus.

Sul punto si è, quindi, registrato un primo intervento da parte dell’Inps, la quale, con proprio messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 (allegato), si è premurata di (i) illustrare le varie prestazioni previste nonché (ii) fornire le prime indicazioni operative.

Di seguito si riporta un riepilogo del relativo contenuto.

 

1. Congedi  COVID-19

 

Destinatari

  • genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età, ai quali sono riconosciute un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa per un massimo di 15 giorni;
  • genitori con figli dai 12 ai 16 anni, ai quali è riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
  • genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, ai quali è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione;
  • genitori che hanno esaurito la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa che disciplina i congedi parentali, ai quali è riconosciuta la possibilità di richiedere il congedo COVID -19 con gli indennizzi previsti a seconda dell’età del figlio.

 

Si evidenzia che la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che:

  • nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • non sia stato richiesto il bonus alternativo per il servizio di baby sitting.

 

Come fare domanda

  • non possono presentare domanda i genitori che hanno già fatto richiesta di congedo parentale ordinario, con lo stesso in corso alla data del 5 marzo. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS;
  • coloro che hanno figli in situazione di gravità e che al 5 marzo 2020 hanno in corso periodi di prolungamento del congedo parentale non devono presentare una nuova domanda. I periodi saranno convertiti d’ufficio dall’INPS;
  • coloro che intendono usufruire del congedo COVID-19 e che possono richiedere un periodo di congedo “ordinario” possono presentare domanda all’INPS/datore di lavoro con la procedura già in uso;
  • coloro che hanno figli con più di 12 anni portatori di handicap, che non hanno in corso un prolungamento del congedo parentale, possono usufruire del congedo COVID–19 presentando apposita domanda tramite la procedura telematica di congedo parentale che sarà disponibile entro la fine del mese di marzo;
  • coloro con figli tra i 12 e 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 non all’Inps ma al datore di lavoro, tramite il modulo allegato.
“Tipologia di figlio”Età del figlioTrattamento economicoDomanda
 

 

Generalità dei casi

Fino a 12 anni50%della retribuzione
  • domanda di “congedo parentale” al 05/03 già in corso, nessuna nuova domanda;
  • possibilità di richiedere un periodo di “congedo parentale”,  presentazione domanda con procedura già in uso;
  • impossibilità a richiedere un periodo di “congedo parentale”, presentazione domanda con modalità da definire.
Tra 12 e 16 anniNessuna retribuzioneDa presentare al datore di lavoro e non all’INPS tramite modulo allegato
Disabile graveQualunque50% della retribuzioneSenza domanda di congedo parentale prolungato in corso, presentazione domanda con modalità da definire.

 

 Permessi ex l. 104/92

Per i lavoratori che assistono un familiare in condizioni di handicap grave sono previsti, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile), ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile (anche frazionabili in ore e con possibilità di essere fruiti consecutivamente nello stesso mese).

Si precisa che se il lavoratore:

  • ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate;
  • è privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione sarà considerato valido per il numero maggiorato di giorni;

Si evidenzia che è possibile cumulare, nello stesso mese:

  • il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile);
  • il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

 

Per eventuali maggiori formazioni e chiarimenti, potrete rivolgervi alla vostra persona di riferimento dell’Area GES.

 

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