Con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dall’art. 28 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Sempre il 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, pubblicato la circolare n. 14, per fornire i primi chiarimenti sulla misura agevolativa in esame.
Si rappresenta che:
lo Studio provvederà in autonomia a determinare il credito di imposta per i clienti che gli hanno affidato la tenuta della contabilità;
gli altri clienti (ovvero: coloro che provvedono direttamente alla tenuta della contabilità), purché con ricavi 2019 non superiori a 5.000.000 di euro e in presenza della riduzione di almeno il 50% del fatturato dei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, possono:
(i) affidare l’incarico allo Studio – in tal caso vorranno inviare al proprio riferimento dell’Area CON i seguenti documenti per ciascuna locazione di immobile non abitativo (terreni o fabbricati) destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, e per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, nonché le ulteriori informazioni elencate:
- contratto di affitto in corso;
- fatture riferite ai canoni di marzo, aprile e maggio 2020, se il locatore è tenuto alla loro emissione;
- ricevuta di pagamento se il locatore non è tenuto all’emissione di fattura, se esistente;
- contabile del pagamento effettuato del singolo canone di marzo, aprile e maggio 2020;
- schede contabili riferite al conto di costo dei canoni di locazione e ai conti di debito, aggiornate con i movimenti inerenti i canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- l’informazione di aver fruito o meno del credito d’imposta di cui all’art. 65 D.L. 18/2020 sul canone di marzo inerente fabbricati di cat. C/1, non cumulabile con il credito d’imposta in esame;
- fatturato del mese di marzo 2020, desumibile dal rigo VP2 del mod. LIPE riferito a marzo 2020;
- fatturato del mese di aprile 2020, che sarà indicato nel rigo VP2 del mod. LIPE riferito ad aprile 2020;
- fatturato del mese di maggio 2020, che sarà indicato nel rigo VP2 del mod. LIPE riferito a maggio 2020;
(ii) provvedere in autonomia alla determinazione del credito d’imposta, riportando cortesemente al proprio riferimento dell’Area CON il ricorrere a tale modalità. Si evidenzia che i dati relativi alla determinazione del credito d’imposta dovranno essere indicati nella dichiarazione mod. Redditi 2021 anno d’imposta 2020, pertanto nel corso delle verifiche inerenti il bilancio 2020 la documentazione per l’elaborazione del beneficio dovrà comunque essere prodotta al proprio referente dell’Area CON.